Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/39: Ordinanze sul trasferimento internazionale dei beni culturali (OTBC) · 27 pagine
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può eseguire controlli senza preavviso. (SIVG)
¾ Sezione 7: Servizio • Il Servizio specializzato è accolto favorevolmente e deve essere specializzato dotato dei fondi necessari. (NIKE, AAC)
(art. 22) • Il Servizio specializzato dovrebbe esser specificato più
chiaramente. (GL)
• Il controllo del Servizio specializzato è insufficiente e in parte nemmeno regolamentato. (Christie’s, Sotheby’s, SVK, AGS)
• Con il Servizio specializzato l’intervento dello Stato viene
gonfiato in termini amministrativi. (Christie’s, Sotheby’s, SVK, AGS)
¾ Sezione 8: Procedura • Il progetto è accolto positivamente. La procedura è limitata di sdoganamento all’essenziale e contiene disposizioni semplici. ( AG, UR, BL / (art. 23-26) PPD, PSS / MS)
- È approvato in particolare l’immagazzinamento di beni culturali. (UR / PPD / NIKE)
- La dogana deve utilizzare lo stesso metro di accuratezza usato anche nelle transazioni commerciali. (AAT, MS, NSUK, SIVG/ DdB)
- Il commercio con beni culturali non deve essere utilizzato per il riciclaggio di denaro. Le rispettive leggi devono essere adeguate. (NSUK / SIVG / DdB)
- Il progetto è accolto favorevolmente. Occorre tuttavia menzionare che i depositi doganali non sottostanno né all’ordinanza né alla legge. (GE)
- Il progetto è accolto favorevolmente. Non è chiaro tuttavia se i depositi doganali vengono considerati come locatori o come magazzinieri. (GE)
- Il progetto è accolto favorevolmente, tuttavia non si dovrebbero richiedere formalità difficili da attuare o inattuabili. (ASM)
• Art. 23
- La necessità di concedere un’autorizzazione da parte del Servizio specializzato è approvata espressamente. (BL)
- Nel P-OTBC occorre ancora regolamentare cosa succede se uno Stato fa valere diritti di restituzione nei confronti di un altro Stato e il bene culturale in questione si trova in Svizzera. (MBM)
- La disposizione è la base che permette alla Svizzera di stabilire regolamentazioni riguardanti l’importazione e il rimpatrio di beni culturali con gli Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO del 1970. (UR)
- Le funzionarie e i funzionari doganali devono essere sensibilizzati sul fatto che la mancanza di una registrazione negli elenchi cantonali non significa che i beni culturali