Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/39: Ordinanze sul trasferimento internazionale dei beni culturali (OTBC) · 27 pagine
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possono essere venduti all’estero. (BE)
- La procedura amministrativa prevista è ritenuta lenta. (UCS)
- Occorre creare una disposizione supplementare secondo cui gli oggetti archeologici e paleontologici non iscritti in un inventario non possono superare la frontiera senza autorizzazione. (AAC)
- La disposizione non stabilisce che la LTBC comporta un divieto assoluto di esportazione definitiva degli oggetti contenuti nell’inventario federale. (SigZum)
• Art. 23 cpv. 2:
- Non sono chiare le competenze le competenze tra la
Confederazione e i Cantoni per quanto concerne
l’esportazione di un bene culturale. (GE)
• Art. 23 Abs. 3:
- Per ragioni di attuabilità occorre provare che le disposizioni di esportazione dell’ultimo paese d’esportazione prima
dell’importazione in Svizzera sono state soddisfatte. (USAM, economiesuisse / AUKTV, Christie’s, IADAA, Sotheby’s,
SLACE, AGS, AASR, SSACA, ASM / AFOK, ArPu)
- Se lo Stato contraente straniero richiede un’autorizzazione per l’esportazione di tali beni culturali, questa deve essere
presentata alle autorità doganali. (SVK)
• Art. 24:
- È da depennare. (USAM, economiesuisse ,HBB / AUKTV, IADAA, SLACE, AASR, SSACA, ASM / AFOK, ArPu,
SVK)
- La legislazione deve essere coordinata in modo tale che la verifica della conformità sia contenuta nei documenti doganali o venga steso un supplemento ufficiale contenente una
conferma ancora da firmare. (ACAS , GaKo)
• Art. 25 cpv. 3
- Una dichiarazione breve o collettiva è sufficiente. (ASM / BLeu)
- Il Servizio specializzato e l’amministrazione delle dogane devono ideare un formulario che soddisfi le condizioni del capoverso 3. (ACAS, GaKo)
- Occorre solo fornire la prova per la provenienza immediata del bene culturale. (ACAS, GaKo)
- È da depennare. Con questa disposizione si crea un dispendio amministrativo sproporzionato. Ne conseguono svantaggi dovuti all’ubicazione. Dichiarazioni brevi o collettive sono sufficienti. (HBB, USAM, economiesuisse / AUKTV, Christie’s, IADAA, Sotheby’s, SLACE, AGS, AASR, SSACA / AFOK, SVK, ArPu)
• Art. 26:
- La regolamentazione dell’immagazzinamento di beni culturali in depositi doganali è accolta favorevolmente. (AG)