Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/39: Ordinanze sul trasferimento internazionale dei beni culturali (OTBC) · 27 pagine

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¾ Sezione 5: Aiuti • Il progetto è giudicato positivo o molto importante. (Verdi, PSS / finanziari a favore del AAT, MS, ASC, NSUK, GAT, SSPA, NIKE, SIVG / DdB)

mantenimento del

- Il progetto rappresenta una soluzione minima. (SIVG / DdB)

patrimonio culturale

(art. 9-16) - Gli importi massimi sono troppo esigui. (SO / PSS, Verdi /

ASC, NIKE)

- Gli importi massimi nominali devono essere adeguati alla realtà nel caso di una svalutazione monetaria. (NSUK / DdB)

- Gli aiuti finanziari devono essere concessi solo in casi eccezionali e vincolati a condizioni. (HBB)

- Se gli aiuti finanziari sono concessi dall’UFC, si teme una riduzione drastica dei suoi fondi a favore dei beni culturali svizzeri. (SSPA, GAT)

• Art. 10 cpv. 1:

- Circa le domande di aiuti finanziari decide l’UFC. (USAM,

economiesuisse / IADAA, Christie’s, Sotheby’s, SLACE,

AGS, AASR, SSACA / AFOK, ArPu)

• Art. 10 cpv. 2:

- Anche le domande ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1

lettera a LTBC sono di competenza dell’UFC. (USAM,

economiesuisse / IADAA, Christie’s, Sotheby’s, SLACE,

AGS, AASR, SSACA / AFOK, ArPu)

- Nel caso di aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera c LTBC è necessario anche il consenso del DFF.

(USAM, economiesuisse / Christie’s, IADAA, Sotheby’s,

SVK, SLACE, AGS, AASR, SSACA / AFOK, ArPu)

• Art. 11 cpv. 1:

- Gli aiuti finanziari ammontano di norma al massimo al 50 per cento dei costi fatti valere. (PSS)

• Art. 12

- La concessione di aiuti finanziari deve essere estesa a

organizzazioni di sviluppo riconosciute. (NIKE)

- Gli aiuti finanziari devono essere elevati almeno a CHF 300 000. (ASC)

• Art. 12 cpv. 3:

- Anche archivi e biblioteche devono essere menzionati

esplicitamente. (GL / PSS / SIVG / DdB)

• Art. 12 cpv. 3 lett. b:

- Per poter beneficiare di aiuti finanziari occorre rispettare il codice di deontologia dell’ICOM e attuare una politica

d’acquisizione pubblica. (Verdi, PSS / SIVG / DdB)

• Art. 13 cpv. 1:

- Gli aiuti finanziari a progetti devono essere aumentati al massimo a CHF 500 000. (PSS)