Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/39: Ordinanze sul trasferimento internazionale dei beni culturali (OTBC) · 27 pagine
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¾ Sezione 5: Aiuti • Il progetto è giudicato positivo o molto importante. (Verdi, PSS / finanziari a favore del AAT, MS, ASC, NSUK, GAT, SSPA, NIKE, SIVG / DdB)
mantenimento del
- Il progetto rappresenta una soluzione minima. (SIVG / DdB)
patrimonio culturale
(art. 9-16) - Gli importi massimi sono troppo esigui. (SO / PSS, Verdi /
ASC, NIKE)
- Gli importi massimi nominali devono essere adeguati alla realtà nel caso di una svalutazione monetaria. (NSUK / DdB)
- Gli aiuti finanziari devono essere concessi solo in casi eccezionali e vincolati a condizioni. (HBB)
- Se gli aiuti finanziari sono concessi dall’UFC, si teme una riduzione drastica dei suoi fondi a favore dei beni culturali svizzeri. (SSPA, GAT)
• Art. 10 cpv. 1:
- Circa le domande di aiuti finanziari decide l’UFC. (USAM,
economiesuisse / IADAA, Christie’s, Sotheby’s, SLACE,
AGS, AASR, SSACA / AFOK, ArPu)
• Art. 10 cpv. 2:
- Anche le domande ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1
lettera a LTBC sono di competenza dell’UFC. (USAM,
economiesuisse / IADAA, Christie’s, Sotheby’s, SLACE,
AGS, AASR, SSACA / AFOK, ArPu)
- Nel caso di aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera c LTBC è necessario anche il consenso del DFF.
(USAM, economiesuisse / Christie’s, IADAA, Sotheby’s,
SVK, SLACE, AGS, AASR, SSACA / AFOK, ArPu)
• Art. 11 cpv. 1:
- Gli aiuti finanziari ammontano di norma al massimo al 50 per cento dei costi fatti valere. (PSS)
• Art. 12
- La concessione di aiuti finanziari deve essere estesa a
organizzazioni di sviluppo riconosciute. (NIKE)
- Gli aiuti finanziari devono essere elevati almeno a CHF 300 000. (ASC)
• Art. 12 cpv. 3:
- Anche archivi e biblioteche devono essere menzionati
esplicitamente. (GL / PSS / SIVG / DdB)
• Art. 12 cpv. 3 lett. b:
- Per poter beneficiare di aiuti finanziari occorre rispettare il codice di deontologia dell’ICOM e attuare una politica
d’acquisizione pubblica. (Verdi, PSS / SIVG / DdB)
• Art. 13 cpv. 1:
- Gli aiuti finanziari a progetti devono essere aumentati al massimo a CHF 500 000. (PSS)