Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/39: Ordinanze sul trasferimento internazionale dei beni culturali (OTBC) · 27 pagine
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tenuto un dossier separato contenente una copia del documento d’identificazione di ogni venditore o di ogni fornitore ai sensi dell’articolo 17 capoverso 3. (ACAS; GaKo)
• Art. 19 cpv. 2 lett. d:
- La descrizione del bene culturale deve avvenire secondo le
direttive degli inventari federali in vigore. (GL)
- Queste indicazioni possono essere fornite solo se sono
importanti e note o possono essere rilevate con un dispendio ragionevole. (economiesuisse, USAM / IADAA, Christie’s, Sotheby’s, SLACE, AGS, AASR, SSACA / AFOK, ArPu, SVK)
• Art. 19 cpv. 2 lett. e:
- Nel caso di oggetti di culto religiosi e nel caso di oggetti
archeologici occorre indicare con esattezza il luogo del loro utilizzo o del loro ritrovamento. (BL)
- Nel caso di oggetti archeologici o paleontologici occorre
indicare il luogo esatto del loro ritrovamento. (AAC, ARS)
- È da depennare. S’introduce una definizione ampia non
prevista dalla legge. (economiesuisse, USAM / Christie’s, Sotheby’s, IADAA, SLACE, AGS, AASR, SSACA / AFOK, ArPu, SVK)
- L’indicazione della provenienza del bene culturale è coerente.
Non è sufficie, tuttavia, se vengono richieste solo le indicazioni del proprietario precedente, in particolare se si tratta di oggetti archeologici appena apparsi sul mercato. Il resto del dossier deve essere ridotto a un minimo accettabile. (SSPA)
- La documentazione del prezzo di acquisto non è problematica.
Se il prezzo d’acquisto non dovesse essere noto, la stima del valore di mercato deve essere espressa da un organo indipendente. (PSS, Verdi)
• Art. 19 cpv. 2 lett. g:
- È da depennare, in quanto non è richiesto dalla legge.
(economiesuisse, USAM / Christie’s, IADAA, Sotheby’s, SLACE, AGS, AASR, SSACA, ASM / AFOK, ArPu)
- Occorre indicare i dati del precedente trasferimento del bene
culturale, nella misura in cui sono noti o possono essere rilevati con un dispendio ragionevole. (ACAS, GaKo, AGS, Christie’s, Sotheby’s / MBM)
• Art. 19 cpv. 2 lett. h:
- È da depennare, in quanto é già previsto dalla legge. Dove si
chiede la stima del valore di mercato, il progetto va oltre a quanto disciplinato nella legge. (economiesuisse, USAM / Christie’s, IADAA, Sotheby’s, SLACE, AGS, AASR, SSACA / AFOK, ArPu, SVK)
- La stima del valore di mercato non deve essere effettauta da
persone del commercio d’arte, ma da un organo indipendente. (DdB, SIVG)