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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 28 pagine

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b. eventuali obiezioni dei centri di trapianto contro la decisione di attribuzione.

Art. 46 Notifica da parte dei centri di trapianto

1 I centri di trapianto notificano al servizio nazionale di attribuzione ogni trapianto di un organo attribuito che:

a. è stato effettuato con successo;

b. non ha potuto essere effettuato o non è riuscito.

2 Se il trapianto non ha potuto essere effettuato o non è riuscito, il centro di trapianto ne comunica le ragioni al servizio nazionale di attribuzione.

Capitolo 4: Scambio di organi con l’estero

Art. 47 Offerte di organi all’estero

1 Il servizio nazionale di attribuzione offre un organo, per il quale non è stato trovato un ricevente in Svizzera, a organizzazioni di attribuzione estere comunicando i dati anonimizzati del donatore secondo l’articolo 40 capoverso 3.

2 L’offerta è trasmessa contemporaneamente a tutte le organizzazioni di attribuzione estere prese in considerazione.

3 Il servizio nazionale di attribuzione assegna l’organo alla prima organizzazione di attribuzione che accetta l’offerta.

Art. 48 Offerte di organi provenienti dall’estero

Il servizio nazionale di attribuzione può accettare un’offerta relativa a un organo proveniente dall’estero soltanto se:

a. la qualità, la sicurezza e la rintracciabilità dell’organo sono garantite;

b. il prelievo dell’organo è avvenuto in condizioni paragonabili a quelle applicabili in Svizzera;

c. l’organo è stato donato gratuitamente e non è stato oggetto di compravendita.

Art. 49 Accordi sullo scambio internazionale di organi

1 Il servizio nazionale di attribuzione può concludere accordi sullo scambio reciproco di organi con le organizzazioni di attribuzione estere per gli organi per cui in Svizzera non è possibile trovare un ricevente.

2 Per i pazienti di cui all’articolo 18 capoverso 2 della legge sui trapianti, gli accordi secondo il capoverso 1 possono essere conclusi per tutti gli organi che in Svizzera non trovano un ricevente con un grado di priorità uguale o superiore.

3 L’articolo 47 capoversi 2 e 3 non si applica.