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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 28 pagine

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Art. 5 Informazione dei pazienti

1 I centri di trapianto informano i pazienti, al momento dell’iscrizione nella lista d’attesa:

a. sui rischi, le probabilità di successo e le ripercussioni a lungo termine dal profilo medico, sociale e psichico di un trapianto;

b. sulla necessità di seguire un trattamento di immunosoppressione con i potenziali effetti secondari e i rischi che ne derivano e sull’obbligo di sottoporsi a regolari esami di controllo;

c. sui rischi e le probabilità di successo del trapianto di organi con criteri di donazione più estesi;

d. sulla possibilità che, in casi eccezionali, per motivi di organizzazione interna del centro gli organi non possano essere trapiantati in tempo.

2 Essi comunicano ai pazienti non domiciliati in Svizzera a quali condizioni viene loro attribuito un organo disponibile.

Art. 6 Cancellazione

1 I pazienti sono immediatamente cancellati dalla lista d’attesa se:

a. un trapianto, nel loro caso, non risponde più a un’indicazione medica;

b. dal punto di vista medico sussiste una controindicazione permanente per un trapianto;

c. un trapianto è stato effettuato con successo;

d. lo chiedono per scritto;

e. sono deceduti.

2 Per cancellare pazienti dalla lista d’attesa non possono essere invocate ragioni non di ordine medico conformemente all’articolo 3 capoverso 2.

Art. 7 Decisione in merito all’iscrizione o alla cancellazione

1 I centri di trapianto decidono mediante una decisione impugnabile sull’iscrizione nella lista d’attesa e la cancellazione dalla stessa nei casi di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere a–c.

2 Essi conservano le pratiche per dieci anni.

Art. 8 Notifica dei dati dei pazienti al servizio nazionale di attribuzione

1 I centri di trapianto notificano immediatamente al servizio nazionale di attribuzione, in forma pseudonimizzata, ogni paziente:

a. che dev’essere iscritto nella lista d’attesa o esserne cancellato;

b. al quale ragioni mediche o di altra natura impediscono provvisoriamente di subire un trapianto.

2 Essi allegano a questa notifica tutti i dati necessari per la decisione di attribuzione.