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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 28 pagine
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d. organi con criteri di donazione più estesi: organi che, a causa dei loro requisiti medici, possono essere attribuiti soltanto a una cerchia ristretta di riceventi.
2 Nella presente ordinanza il termine «organo» designa anche le cellule delle isole di Langerhans.
Sezione 2: Lista d’attesa
Art. 3 Iscrizione nella lista d’attesa
1 I pazienti vengono iscritti nella lista d’attesa, dopo aver dato il loro consenso scritto, se:
a. il trapianto è indicato dal punto di vista medico (allegato 1);
b. alcuna controindicazione medica permanente vi si oppone (allegato 2); e
c. non vi sono altre ragioni di ordine medico in grado di compromettere un ragionevole successo del trapianto.
2 Per l’iscrizione nella lista d’attesa non possono essere prese in considerazione ragioni non di ordine medico, in particolare:
a. supposizioni sulla disponibilità e l’attitudine del paziente, dopo il trapianto, a comportarsi in modo tale da non comprometterne il successo;
b. la nazionalità del paziente;
c. la garanzia che il paziente dopo il trapianto riceverà le cure mediche del caso.
Art. 4 Condizioni supplementari per le persone non domiciliate in Svizzera Le persone non domiciliate in Svizzera sono iscritte nella lista d’attesa se adempiono le condizioni di cui all’articolo 3, se non sono iscritte in una lista d’attesa all’estero e se:
a. nel loro caso un trapianto è urgente dal punto di vista medico;
b. sottostanno all’obbligo d’assicurazione conformemente all’articolo 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie;
c. sono frontalieri o familiari di frontalieri e non esercitano un’attività lucrativa; o
d. sono autorizzati a ricevere cure mediche in Svizzera conformemente alla legislazione cantonale.