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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 28 pagine
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4 L’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio federale) approva gli accordi se è garantito che lo scambio di organi avviene secondo le condizioni dell’articolo 48.
Art. 50 Cooperazione internazionale
Il servizio nazionale di attribuzione scambia regolarmente informazioni con le organizzazioni di attribuzione estere e prende misure per garantire lo scambio rapido e sicuro di organi a livello internazionale.
Capitolo 5: Delega di compiti e protezione dei dati
Art. 51 Delega di compiti a SwissTransplant
1 I compiti del servizio nazionale di attribuzione sono delegati alla Fondazione nazionale svizzera per il dono e il trapianto di organi (SwissTransplant).
2 A tale scopo, l’Ufficio federale conclude con SwissTransplant una convenzione che disciplina in particolare la rimunerazione, da parte della Confederazione, dei compiti delegati .
Art. 52 Protezione dei dati
1 Al trattamento dei dati personali e alla sicurezza dei dati si applicano gli articoli 60 e 61 dell’ordinanza del ...4 sui trapianti.
2 Le persone competenti per l’informazione secondo l’articolo 5 devono informare i pazienti, i cui dati sono sottoposti a trattamento, sui principi in materia di trattamento dei dati.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 53 Aggiornamento degli allegati
Il Dipartimento federale dell’interno può aggiornare gli allegati della presente ordinanza per adeguarli agli sviluppi internazionali o al progresso tecnico.
Art. 54 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
.... In nome del Consiglio federale svizzero:
4 RS 810....