Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 22 pagine

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di lavoro. A loro parere, il fatto che l’imposta alla fonte di un lavoratore impiegato presso vari datori di lavoro sia dedotta o meno a seconda dei datori di lavoro e delle loro modalità di calcolo non è attuabile e auspicabile né per i datori di lavoro né per i lavoratori.

L’AUSL, il Canton Soletta e il Canton Basilea Campagna fanno notare che l’esecuzione della procedura di conteggio semplificata e della riscossione dell’imposta alla fonte spetta alle casse di compensazione pubbliche e private. Essi temono che ciò comporti un notevole lavoro di determinazione della competenza non soltanto per gli organi d’esecuzione ma anche per i datori di lavoro e i lavoratori interessati.

5.1.1 «Titolo» dell’articolo 1

Il Canton Grigioni segnala che il titolo dell’articolo 1 «Procedura di conteggio semplificata» potrebbe generare errori di interpretazione. Dato che l’impiego di lavoratori stranieri privi di autorizzazione o non annunciati è altresì una forma di lavoro nero, vi è il rischio che i datori di lavoro partano dal presupposto che, annunciando i loro lavoratori per la procedura di conteggio semplificata, adempino tutte le formalità necessarie per impiegare un lavoratore straniero. Per eliminare qualsiasi tipo di incertezza, il Canton Grigioni propone pertanto di includere espressamente all’articolo 1 una riserva per quanto riguarda la procedura di notifica o la procedura di autorizzazione della polizia degli stranieri o, perlomeno, di menzionare nel titolo i contributi alle assicurazioni sociali come figura alla sezione 2 della LLN.

5.1.2 Articolo 1 capoverso 1 OLN

Per quanto riguarda l’esecuzione della procedura di conteggio semplificata, le organizzazioni dei datori di lavoro sottolineano che dall’articolo 1 capoverso 1 dovrebbe risultare chiaramente la possibilità di annunciare un nuovo lavoratore nell’ambito della procedura di conteggio semplificata anche nel corso dell’anno. La Fédération des Entreprises Romandes si rammarica che l’articolo 1 non contenga alcuna precisazione per i datori di lavoro sulla procedura in sé e per sé. Si tratta infatti di una nuova procedura complessa che i datori di lavoro dovranno applicare.

La Suva chiede di completare il capoverso 1 come segue:

«La cassa di compensazione AVS trasmette senza indugio l’annuncio di un datore di lavoro al competente assicuratore contro gli infortuni.»

Se gli obblighi di pagamento e di collaborazione di cui al capoverso 3 dovessero includere altresì gli obblighi in virtù della LAINF, secondo la Suva bisognerebbe procedere alle seguenti modifiche dell’articolo 1 OLN, ossia bisognerebbe:

- menzionare esplicitamente i contributi all’assicurazione contro gli infortuni;

- specificare la data a partire da cui l’obbligo di pagamento non è adempiuto;

- precisare che l’assicuratore contro gli infortuni è tenuto ad annunciare un’azienda che non adempie il suo obbligo di pagamento dei contributi all’assicurazione contro gli infortuni;

- indicare a chi l’assicuratore contro gli infortuni deve notificare il ritardo nel pagamento (cassa di compensazione AVS?);

- definire le informazioni da comunicare.

La Suva propone di prevedere la possibilità di escludere dalla procedura di conteggio semplificata i datori di lavoro che non adempiono i loro obblighi di pagamento e di collaborazione nei confronti di tutte le assicurazioni sociali. In tal caso, i punti di cui sopra dovrebbero essere disciplinati allo stesso modo per tutte le assicurazioni sociali.

Come menzionato dal Canton Basilea Campagna, un datore di lavoro autorizzato può decidere, all’inizio di un (primo) rapporto di lavoro o all’inizio di un anno civile se vuole (continuare a)