Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 22 pagine

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conteggiare i salari secondo la procedura di conteggio semplificata. Per motivi pratici, non può invece cambiare sistema nel corso dell’anno civile. Il Canton Basilea Campagna osserva che la procedura semplificata può essere applicata anche se la somma totale dei salari è superiore a quella attesa. Sostiene che tale situazione potrebbe essere evitata emanando la decisione (definitiva) relativa alla procedura semplificata soltanto dopo aver ricevuto la dichiarazione di salario, ossia nel corso dell’anno civile successivo. Il vantaggio di questa soluzione sarebbe tuttavia neutralizzato da altri svantaggi (lungo periodo di incertezza e varie rettifiche di dati per tutte le parti interessate).

Il Canton Ginevra fa notare che l’ordinanza non tiene conto del rischio che il datore di lavoro non proceda alle deduzioni necessarie nel corso dell’anno e non sia quindi in grado di versare gli importi dovuti a fine anno. Opinione condivisa anche dalla Coordination romande des projets de chèque emploi, la quale teme che il modello della procedura di conteggio semplificata previsto nell’ordinanza comporti un elevato rischio di mancata riscossione e l’insorgere di controversie successive.

Per quanto riguarda l’annuncio, il Canton Vallese auspica che l’annuncio preliminare sia obbligatorio per tutti i datori di lavoro e non solo per coloro che applicano la procedura di conteggio semplificata. Aggiunge che, come dimostrato dalle esperienze fatte dal 1999, i datori di lavoro colti sul fatto approfittano del sistema e dichiarano spesso di aver assunto i loro lavoratori non annunciati il giorno stesso del controllo. L’obbligo di annuncio preliminare, legato a sanzioni adeguate, avrebbe un effetto preventivo indiscutibile. L’annuncio potrebbe limitarsi all’indicazione dei dati personali del lavoratore assunto. Inoltre, i mezzi tecnici attuali permetterebbero di adempiere tale obbligo in modo semplice e rapido, come avviene già nell’ambito della procedura di notifica prevista dalla legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera.

5.1.3 Articolo 1 capoverso 2 OLN

Il Centre patronal, la Chambre Vaudoise des Arts et Métiers e la Fédération Genevoise des Métiers du Bâtiment si rammaricano che un datore di lavoro che procede già al conteggio dei contributi con le assicurazioni sociali secondo la procedura ordinaria e che conosce pertanto bene il sistema abbia altresì la possibilità di passare, in virtù del capoverso 2, alla procedura di conteggio semplificata. Il Partito popolare democratico ritiene che la disposizione proposta, in base a cui il passaggio alla procedura di conteggio semplificata o viceversa può avvenire soltanto all’inizio di un anno civile, sia troppo poco flessibile in considerazione della rapidità e del carattere in parte imprevedibili delle fluttuazioni economiche. Esso propone di esaminare la possibilità di cambiare procedura più spesso, ad esempio all’inizio di un trimestre.

5.1.4 Articolo 1 capoverso 3 OLN

Secondo la Suva è necessario precisare gli obblighi di pagamento e di collaborazione di cui al capoverso 3. L’articolo non specifica se il pagamento dei contributi all’assicurazione contro gli infortuni sia incluso o meno in tali obblighi. Inoltre, non specifica il momento a partire da cui si può parlare di inadempimento dell’obbligo di pagamento. Anche l’obbligo di collaborazione andrebbe precisato. La Suva propone di prevedere la possibilità di escludere dalla procedura di conteggio semplificata i datori di lavoro che non adempiono i loro obblighi di pagamento e di collaborazione nei confronti di tutte le assicurazioni sociali.

L’Unione svizzera dei contadini e l’Unione delle contadine svizzere chiedono che sia introdotto un nuovo capoverso 3 (il capoverso 3 del progetto diventerebbe pertanto il capoverso 4), che preveda quanto segue:

3 Se un lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, per il calcolo dell’importo limite secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a* LLN è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione.

* attualmente 19'350 franchi