Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 22 pagine

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5.2 Organo cantonale di controllo, articolo 2

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione si è espressa positivamente riguardo all’articolo

2. L’istituzione di un organo cantonale di controllo incaricato di garantire la collaborazione e il coordinamento tra le varie autorità competenti è stata in generale accolta favorevolmente. Il Canton Nidvaldo, tuttavia, sottolinea che quanto previsto da questo articolo figura già nella legge e non è quindi necessario prevedere ulteriori disposizioni in merito nell’ordinanza.

Il Canton Vaud valuta positivamente la libertà organizzativa conferita ai Cantoni. Il Canton Sciaffusa osserva che la Confederazione dovrebbe, come previsto all’articolo 13 capoverso 3 dell’ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist), provvedere alla formazione di base e alla formazione continua dei membri degli organi di controllo in modo da garantire un’esecuzione uniforme e creare una piattaforma di dati. Esso propone di completare l’articolo 2 OLN analogamente all’articolo 13 capoverso 3 ODist.

Capoverso 1

Vari partecipanti alla consultazione, in particolare il Canton Basilea Campagna, Friburgo, Lucerna e Soletta ritengono il capoverso 1 superfluo, anche perché la sua formulazione è alquanto lapalissiana. Il Canton Lucerna aggiunge che il capoverso è inutile anche perché l’ordinanza non prevede alcuna disposizione riguardo al modo di applicare tali norme in caso di omissione. Il Canton Friburgo è dello stesso parere e aggiunge che la formulazione concernente le conoscenze e le competenze richieste ai controllori è troppo generale (controllo del mercato del lavoro) rispetto ai controlli previsti all’articolo 6 LLN. Esso raccomanda di modificare il capoverso 2 come segue:

«Essi provvedono affinché le persone incaricate dei controlli dispongano delle conoscenze e delle competenze necessarie per eseguire i controlli di cui all’articolo 6 LLN.»

L’USS, l’Unia e il PS ritengono che, nonostante la libertà organizzativa conferita ai Cantoni, l’organo cantonale di controllo della LLN debba assolutamente essere integrato nei servizi di controllo del mercato del lavoro ed essere unificato alle altre autorità di controllo della LDist. L’organo di controllo non dovrebbe essere subordinato alle autorità preposte all’esecuzione del diritto in materia di stranieri. L’articolo 2 capoverso 1 OLN andrebbe quindi modificato nel seguente modo:

«I Cantoni forniscono all’organo di controllo del mercato del lavoro di cui all’articolo 4 LLN le risorse necessarie all’adempimento dei suoi compiti.»

Capoverso 2

Il Canton Basilea Campagna osserva che, conformemente all’articolo 6 LLN, l’organo cantonale di controllo verifica l’osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione. Il controllo del rispetto dei salari usuali o vincolanti da parte dei datori di lavoro non rientra nei suoi compiti. Il capoverso 2, il quale prevede che i Cantoni devono provvedere affinché le persone incaricate dei controlli dispongano delle conoscenze e delle competenze necessarie in materia di controllo del mercato del lavoro, è pertanto privo di senso.

Capoverso 3

Il Canton Basilea Campagna ritiene che il coordinamento delle attività di controllo sia effettivamente auspicabile. Manca tuttavia la base legale che permette di includervi gli organi partitetici. Questi ultimi non sono menzionati all’articolo 11 LLN e non possono pertanto essere associati ai controlli relativi al rispetto delle prescrizioni legali in materia di assicurazioni sociali, lavoratori stranieri, imposta alla fonte e IVA. Tale opinione è condivisa dal Canton Soletta e dal Canton Turgovia.

Capoverso 4

Il Canton Zurigo accoglie con favore il capoverso 4, che permette ai Cantoni di non creare un nuovo organo di controllo ma di affidare i controlli a un organo già esistente.