Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 22 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati
5.1.7.2 Articolo 17b, Base per l’imposizione
Il fatto di prendere come base per l’imposizione il salario lordo dichiarato alla cassa di compensazione AVS senza richiedere una suddivisione tra il salario assoggettato alle imposte e quello soggetto ai contributi delle assicurazioni sociali è una buona soluzione secondo la Conferenza fiscale svizzera, il Canton Berna, il Canton Grigioni e il Canton Ticino. Questi ultimi ritengono tuttavia importante che gli elementi di salario che sono incontestabilmente costitutivi del reddito imponibile siano anche compresi nella base di imposizione prevista per la procedura di conteggio semplificata.
5.1.7.3 Articolo 17c, Versamento dell’imposta alla fonte da parte del datore di lavoro
Il Canton Berna menziona che, secondo l’articolo 34d, se il salario annuo non supera i 2'100 franchi, i contributi (AVS) sono percepiti soltanto a richiesta dell’assicurato. Sono eccettuati unicamente i lavoratori impiegati nelle economie domestiche. Il rinvio, nell’articolo 17c OIFo, alle relative disposizioni dell’OAVS per quanto riguarda il conteggio e il versamento dell’imposta alla fonte nella procedura di conteggio semplificata potrebbe tuttavia far credere che l’imposta alla fonte non debba essere percepita per i salari inferiori ai 2'100 franchi. Il Canton Berna parte dal presupposto che una simile interpretazione sia errata e che l’imposta alla fonte debba quindi essere riscossa anche per tali salari. Ritiene che un’altra soluzione possa risultare problematica dal punto di vista dell’uguaglianza giuridica. Esso propone di chiarire tale questione almeno nei commenti.
5.1.7.4 Articolo 17d, Versamento dell’imposta alla fonte alle autorità fiscali
La Conferenza fiscale svizzera e il Canton Ticino approvano in particolare la regola che prevede di versare le imposte alla fonte riscosse dalle casse di compensazione AVS direttamente al Cantone competente, ossia al Cantone in cui è domiciliato il lavoratore. Si tratta del disciplinamento che già attualmente si applica, nelle relazioni intercantonali, per la tassazione (alla fonte) dei redditi di compensazione. I rappresentanti dei datori di lavoro si oppongono a questo trasferimento. Essi temono il lavoro supplementare che incomberà ai datori di lavoro, che dovranno comunicare alla fine di ogni anno i domicili rispettivi dei loro lavoratori alla cassa di compensazione AVS onde permetterle di incassare l’imposta e trasmetterla al Cantone di domicilio interessato. Tale disposizione comporterà un notevole onere supplementare anche per le casse di compensazione AVS.
Il Canton Zugo approva – se l’imposizione alla fonte non è soppressa - il fatto che le casse di compensazione debbano versare le imposte incassate all’autorità fiscale del Cantone in cui il lavoratore assoggettato all’imposta ha il proprio domicilio. Sottolinea tuttavia che, affinché questa regolamentazione possa essere applicata in maniera efficace, i Cantoni dovrebbero accordarsi su un’aliquota unica d’imposizione alla fonte del 4,5 % per le imposte cantonali e comunali. Il Canton Lucerna fa notare, in merito a questa disposizione, che eventuali cambiamenti del Cantone di domicilio durante l’anno non possono essere annunciati in quanto il datore di lavoro deve indicare, nel conteggio AVS, soltanto l’ultimo indirizzo del lavoratore. L’imposta alla fonte sarà pertanto versata all’ultimo Cantone di domicilio del lavoratore. Anche il Canton Zugo deplora l’assenza, nel progetto di ordinanza, di una regola di ripartizione in caso di cambiamento di domicilio nel corso dell’anno.
5.1.7.5 Articolo 17e, Provvigione per le casse di compensazione AVS
La Conferenza fiscale svizzera ritiene che la provvigione di riscossione del 10% dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte incassata comporti notevoli problemi. Secondo la disposizione determinante per i datori di lavoro che impiegano lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte, ossia l’articolo 13 OIFo, la provvigione è compresa tra il 2% e il 4% al massimo dell’imposta alla fonte trattenuta. Questo limite massimo dovrebbe essere valido anche per le casse di compensazione. Secondo la CFS, una provvigione più elevata potrebbe essere giustificata se si dimostra che in materia di assicurazioni sociali è assolutamente indispensabile un tasso superiore per coprire le spese occasionate alle casse di compensazione. Il Canton Berna e il Canton Svitto condividono tale opinione. Il Canton Berna rileva inoltre che, contrariamente ai datori di lavoro, le casse di compensazione hanno un interesse proprio affinché le imposte siano riscosse direttamente poiché