Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 22 pagine
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4 Risultati della consultazione, valutazione globale
Complessivamente le disposizioni dell’OLN proposte hanno raccolto ampi consensi presso i destinatari della consultazione, in particolare presso i Cantoni e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. I rappresentanti dei datori di lavoro sottolineano che la lotta contro il lavoro nero è per loro di primaria importanza e si dichiarano soddisfatti dei lavori intrapresi a livello di ordinanza. Continuano tuttavia a dimostrarsi piuttosto critici nei confronti della LLN8, che ritengono unilateralmente rivolta contro i datori di lavoro ed intesa a combattere unicamente i sintomi del lavoro nero. A loro parere, mancano gli incentivi per rinunciare al lavoro nero e vere e proprie misure di semplificazione. Ciononostante, secondo l’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) il progetto è fedele alle disposizioni della legge e cerca di attuarle in modo ragionevole e praticabile. Per applicare in modo efficace la legge e l’ordinanza occorre inoltre prendere in considerazione in particolar modo i pareri delle casse di compensazione AVS preposte all’esecuzione e delle istituzioni che vi partecipano, come ad esempio la Suva.
La procedura di conteggio semplificata (art. 1 OLN) è accolta favorevolmente da molti partecipanti alla consultazione, in particolare dai Cantoni della Svizzera romanda. Questi ultimi vorrebbero mantenere e sviluppare le procedure già esistenti, ad esempio gli «chèque-emploi» (assegni per l'impiego di servizi). Quasi tutti i Cantoni e l’Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) sostengono che la procedura di conteggio semplificata è vantaggiosa soltanto se viene utilizzata un’aliquota d’imposizione alla fonte uguale in tutti i Cantoni. La base legale per una simile armonizzazione non esiste ancora. Con molta probabilità non verrà creata prima del 1° gennaio 2007. In generale i rappresentanti dei datori di lavoro manifestano dubbi, a causa dell’introduzione della riscossione dell’imposta alla fonte per tutti i lavoratori, riguardo alla semplicità della procedura. Per quanto concerne le modifiche dell’OIFo, dell’OAVS e dell’OAINF, sono state formulate osservazioni soprattutto da parte delle istituzioni coinvolte o attive nell’ambito dell’esecuzione. La maggior parte dei destinatari della consultazione non mette in discussione la forma delle disposizioni in sé e per sé quanto piuttosto, come menzionato, ad esempio l’introduzione della riscossione dell’imposta alla fonte per tutti i lavoratori e la relativa applicazione a livello cantonale.
L’obbligo di designare un organo cantonale di controllo per garantire il coordinamento dei controlli nel settore del lavoro nero e, in particolare, la possibilità per i Cantoni di affidare a tale organo l’esecuzione della LLN e della legge sui lavoratori distaccati in Svizzera9 ha destato reazioni positive (art. 2 OLN). La possibilità di delegare attività di controllo solleva alcuni interrogativi, in particolare in relazione alla base legale (art. 3 OLN). Per ragioni di sicurezza giuridica e per semplificare i controlli, alcuni auspicano che sia stilata una lista esaustiva delle informazioni e dei documenti che possono essere richiesti alle persone controllate (art. 4 OLN). Riguardo all’importo minimo per il reddito che dev’essere annunciato non è stato espresso alcun parere (art. 5 OLN)10. La pubblicazione della lista dei datori di lavoro sanzionati (art. 6 OLN) suscita parecchio scetticismo presso le organizzazioni dei datori di lavoro. In genere i Cantoni ritengono che gli emolumenti (art. 7 OLN) siano troppo bassi. Le cerchie padronali auspicano invece che l’obbligo di versare un emolumento sia esteso anche ai lavoratori. I Cantoni ritengono che il finanziamento da parte della Confederazione (art. 8 LLN) sia piuttosto complesso. In particolare, il calcolo per determinare le spese complessive assunte dai Cantoni richiederà un lavoro esorbitante dato che occorrerà consultare tutte le autorità autorizzate a pronunciare sanzioni ai sensi dell’articolo 10 LLN per stabilire la somma degli emolumenti e delle multe riscosse in applicazione della LLN. I Cantoni criticano il fatto che, nonostante la Confederazione li incoraggi a prevedere uno stesso organo di controllo per la lotta contro il lavoro nero e l’applicazione delle misure di accompagnamento, debbano essere istituiti sistemi di conteggio diversi. La durata di conservazione dei dati (art. 9 OLN) è ritenuta in genere troppo breve.
8 RS 822.41
9 Legge federale dell' 8 ottobre 1999 concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera; RS 823.20)
10 Sono stati formulati commenti, invece, sull’importo definito all’articolo 34d capoverso 1 OAVS, a cui fa riferimento l’articolo 5 OLN. Cfr. commento all’articolo 34d OAVS.