Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 22 pagine

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des projets de chèque emploi propone pertanto di menzionare nell’ordinanza entrambe le procedure e di lasciare al datore di lavoro la libertà di scegliere il sistema a lui più adeguato.

I rappresentanti dei lavoratori, il Partito cristiano sociale (PCS) e il Partito socialista (PS) sottolineano che la coesistenza delle procedure attuali e della nuova procedura di conteggio semplificata prevista dalla LLN possa creare dei doppioni. Le varie procedure devono pertanto essere coordinate tra di loro.

5.1.6 Entrata in vigore

Dato che l’assoggettamento all’imposta alla fonte non si applica soltanto ai cittadini stranieri ma anche ai cittadini svizzeri, la procedura di conteggio semplificata richiede un adeguamento delle leggi sulle imposte dirette nei Cantoni. Il Canton Basilea Città segnala che sarà necessario adeguare, inoltre, anche i moduli dell’amministrazione fiscale, i programmi informatici, ecc. Tutti i destinatari della consultazione - ad eccezione del Canton Ticino, che vede una violazione del federalismo fiscale - ritengono che la procedura di conteggio semplificata presupponga l’armonizzazione a livello svizzero dell’aliquota di imposizione alla fonte. Dato che gli adeguamenti legislativi a livello cantonale richiedono un certo tempo, la maggior parte dei Cantoni suggerisce un’entrata in vigore dell’OLN in due tempi, in modo che le disposizioni relative alla procedura di conteggio semplificata non entrino in vigore prima del 1° gennaio 2008.

Alcuni Cantoni, tuttavia, sono contrari a un’entrata in vigore in due tempi. Il Canton Obvaldo ritiene che l’esecuzione della LLN senza un’armonizzazione dell’aliquota d’imposizione o senza la riscossione dell’imposta alla fonte sia controproducente e abbia poco senso. In tal modo, la legge sarebbe privata di uno dei suoi principali strumenti (principio del «one-stop-shop» anche per la riscossione dell’imposta) e non avrebbe quindi l’effetto preventivo atteso. Anche i Cantoni Nidvaldo, Lucerna, San Gallo, Sciaffusa e Vallese condividono tale parere. Un altro argomento sollevato dal Canton Obvaldo contro un’entrata in vigore in due tempi è il fatto che i datori di lavoro subirebbero gli inconvenienti dei controlli senza poter beneficiare dei vantaggi della procedura semplificata. Il Canton Zugo fa valere che un’eventuale revisione della sua legislazione fiscale cantonale non potrà essere posta in vigore prima del 1° gennaio 2009. Anche il Canton Svitto prenderebbe in considerazione un’entrata in vigore della procedura semplificata il 1° gennaio 2009.

Il Canton Friburgo propone, per quanto riguarda le modifiche dell’ordinanza sull’imposta alla fonte, di prevedere una disposizione transitoria che permetta al Cantone di adattare le proprie disposizioni d’esecuzione e di dotarsi dei mezzi giuridici per applicare la procedura di conteggio semplificata prevista dall’OLN.

5.1.7 Modifiche dell’ordinanza del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo)

5.1.7.1 Articolo 17a, Diritto applicabile

Il Canton Basilea Campagna non è d’accordo con il commento relativo all’articolo 17a, in cui si sottolinea che, secondo l’articolo 37a LIFD, nella procedura di conteggio semplificata l’imposta alla fonte è riscossa senza tener conto degli altri introiti e che il reddito imposto secondo l’articolo 37a non può essere preso in considerazione per determinare l’aliquota nell’imposizione degli altri proventi. Per il Canton Basilea Campagna è evidente che gli altri introiti devono essere presi in considerazione nel calcolo dell’aliquota. Tale conclusione può essere tratta anche in considerazione del rinvio nell’articolo 17a OIFo, secondo cui le altre disposizioni si applicano per analogia alla procedura di conteggio semplificata. La stessa Costituzione federale (uguaglianza giuridica, imposizione secondo la capacità finanziaria) non consente alcun’altra interpretazione. La procedura di conteggio semplificata non dovrebbe privilegiare fiscalmente i redditi tassati secondo tale sistema rispetto ai redditi tassati secondo la procedura «ordinaria».