Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 22 pagine
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A tale proposito essi spiegano che l’articolo 2 capoverso 1 lettera a LLN rinvia all’articolo 7 della legge federale sulla previdenza professionale (LPP) per quanto riguarda l’importo limite per singolo salario che determina la possibilità di applicare la procedura di conteggio semplificata. L’importo limite di cui all’articolo 7 LPP ammonta attualmente a 19'350 franchi. Esso rappresenta al contempo la soglia limite per l’assoggettamento obbligatorio alla previdenza professionale. L’Unione svizzera dei contadini e l’Unione delle contadine svizzere rilevano che la regola di calcolo dell’importo limite in caso di occupazione inferiore a un anno è definita all’articolo 2 capoverso 2 LPP. Tale articolo prevede infatti che, se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, per determinare la soglia limite va preso in considerazione il salario percepito in un anno intero di occupazione. In caso di rapporto di lavoro inferiore a un anno, l’importo limite per l’assoggettamento alla LPP deve pertanto essere calcolato per estrapolazione: ne consegue che i lavoratori che percepiscono un salario mensile superiore a 1'612,50 franchi sono assoggettati obbligatoriamente alla previdenza professionale. Tali lavoratori devono, tranne se sono assunti per un periodo limitato non superiore a tre mesi e sono pertanto esonerati dall’obbligo assicurativo (art.1j cpv. 1 lett. b dell’ordinanza sulla previdenza professionale, OPP 2), essere assicurati alla previdenza professionale obbligatoria dal datore di lavoro e avrebbero quindi il diritto al trasferimento o al versamento del loro avere di vecchiaia al termine del loro rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono pertanto chiaramente tenuti ad affiliare questa categoria di lavoratori alla previdenza professionale e a dedurre i contributi dai loro salari. È quindi contradditorio il fatto che in tali casi i datori di lavoro possano adottare la procedura di conteggio semplificata, ossia possano regolare l’assoggettamento all’AVS, all’imposta alla fonte e all’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria secondo la procedura semplificata, ma siano tenuti a regolare altrove l’assoggettamento alla LPP.
L’Unione svizzera dei contadini e l’Unione delle contadine svizzere rilevano che nel progetto di ordinanza si intendeva evidentemente definire il salario limite sotto forma di importo fisso. In tal modo vi sarebbe il rischio, in pratica, di dare ai datori di lavoro che adottano la procedura semplificata la falsa certezza di aver assicurato correttamente i lavoratori con un salario inferiore a tale limite e di non dover più adottare alcun provvedimento. Essi potrebbero pertanto scoprire in un secondo tempo di non aver affiliato tali lavoratori a una cassa pensione come richiesto dalla legge e di dover pagare i contributi arretrati, compresi gli interessi di mora, ecc. I lavoratori, dal canto loro, si ritroverebbero, se non si sono accorti in tempo dell’errore, senza secondo pilastro. Le due organizzazioni summenzionate sostengono inoltre che, nonostante si ritenga che l’importo limite definito nella LLN con un rinvio all’articolo 7 LPP sia un importo annuo fisso, ossia che non può essere ridotto proporzionalmente per gli impieghi di durata inferiore a un anno, questa disposizione dovrebbe essere espressa chiaramente nell’articolo 1 capoverso 3. Tale opinione è condivisa dalla città di Losanna. Anche il Canton Vallese fa notare che il problema di un’eventuale assoggettamento alla LPP non è disciplinato nell’ordinanza. Nei casi in cui l’occupazione supera i tre mesi, la deduzione di coordinamento non è calcolata su base annua bensì su una media mensile.
5.1.5 Procedure esistenti e procedura semplificata secondo la LLN
I Cantoni romandi chiedono che, oltre alla procedura di conteggio semplificata, siano mantenuti anche i sistemi di pagamento anticipato (chèque service, chèque emploi) introdotti dal Canton Ginevra, Vaud e Neuchâtel11 sulla base del modello vallesano Top Relais, i quali si sono già rivelati efficaci. Il datore di lavoro deve poter scegliere la soluzione a lui più adeguata. Secondo quanto indicato dal Canton Vallese, nel 2005 la somma dei salari conteggiati in Svizzera romanda mediante tali procedure ammontava a 6'111'000.00 franchi. Anche la Coordination romande des projets de chèque emploi raccomanda di mantenere, oltre alla procedura di conteggio semplificata prevista dalla LLN, il sistema dei chèque emploi. Il messaggio concernente la legge federale contro il lavoro nero12 indica, riguardo alla procedura di conteggio semplificata, l’esistenza di due varianti e la possibilità di prendere in esame anche una combinazione di tali varianti. La Coordination romande
11 Il Canton Friburgo ha appena introdotto questo sistema (20 giugno 2006); l’introduzione nel Canton Giura è prevista per il 2007.
12 FF 2002 3255-3356