Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 22 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati
in tal modo incasserebbero anche i contributi alle assicurazioni sociali. Anche per questo motivo è difficile comprendere il motivo per cui le casse di compensazione dovrebbero percepire una provvigione notevolmente più elevata rispetto ai datori di lavoro. Il Canton Grigioni non trova nella LIFD alcuna base legale che giustifichi una provvigione più elevata o diversa da quella percepita dai datori di lavoro. Secondo il Canton Ticino, non vi è alcun motivo valido per concedere alle casse di compensazione una provvigione più elevata rispetto ai datori di lavoro. Il Canton Vaud auspica una riduzione della provvigione al 5%. Il Canton Neuchâtel afferma che la concessione di una provvigione del 10% alle casse di compensazione solleva due interrogativi. Il primo riguarda l’eventuale reazione dei datori di lavoro che percepiscono soltanto una provvigione del 3% per la riscossione dell’imposta alla fonte. Il secondo riguarda la riduzione delle entrate fiscali comportata da una provvigione così elevata e il modo di compensare tale perdita. Il Canton Lucerna è d’accordo con la provvigione proposta. Suggerisce tuttavia di disciplinare la questione della provvigione relativa alla procedura di conteggio semplificata nell’OLN piuttosto che nell’OIFo .
5.1.8 Modifiche dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
5.1.8.1 Abrogazione dell’articolo 8bis
Riguardo all’abrogazione dell’articolo 8bis, i partecipanti alla consultazione non hanno espresso alcun parere.
5.1.8.2 Modifica dell’articolo 19, Reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio, nonché modifica dell’articolo 34d, Salario di poco conto
Il Canton Vaud ritiene che l’articolo 19 e l’articolo 34d attenuino notevolmente le condizioni di esonerazione. Tale attenuazione è giustificata nella misura in cui riguardi dei «redditi di poco conto». La difficile situazione del mercato del lavoro favorisce lo sviluppo di una «zona grigia» (tra lavoro legale e lavoro nero) di «pseudo-indipendenti» o di lavoratori che accumulano piccoli lavoretti. Molte persone rischiano pertanto di avere una copertura assicurativa insufficiente e le assicurazioni sociali di vedersi ridurre le loro entrate in termini di contributi. Il Canton Vaud propone pertanto d’imporre un obbligo generale di annunciare tutti i redditi, previa deduzione di una franchigia generale di 2'100 franchi all’anno. Travail.Suisse, l’USS, l’Unia e il Partito cristiano sociale accolgono con favore l’eliminazione della distinzione tra attività principale e attività accessoria (art. 34d) e approvano l’esonerazione per i salari che non superano i 2'100 franchi all’anno. L’USS, l’Unia e la SSIC valutano pure positivamente la riscossione sistematica dei contributi per le persone occupate nelle economie domestiche. Essi ritengono che questi lavoratori, in maggioranza donne, hanno soltanto una scarsa copertura sociale. La riscossione sistematica dei contributi nelle economie domestiche dovrebbe tuttavia applicarsi sia alle attività dipendenti che alle attività indipendenti. Le attività esercitate a titolo indipendente non devono essere escluse dal campo di applicazione. In caso contrario si rischierebbe di veder aumentare il numero di «pseudoindipendenti». I lavori di pulizia, ad esempio, potrebbero essere eseguiti da una società costituita da un’unica persona («Ich-AG»).
L’Unione svizzera dei contadini e l’Unione delle contadine svizzere suggeriscono di sostituire l’importo di 2'100 franchi con la rendita mensile massima di vecchiaia e propongono di modificare i capoversi dell’articolo 19 e dell’articolo 34d nel seguente modo:
Art. 19
Se il reddito proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non supera l’importo della rendita mensile massima di vecchiaia per anno civile, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato.
Art. 34d
1 Se il salario determinante non supera l’importo della rendita mensile massima di vecchia per anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato.