Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 22 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati

5.9 Protezione dei dati, articolo 9 OLN

In merito a questo punto sono stati espressi pochi pareri. Il Canton Basilea Città e Neuchâtel chiedono che il termine di conservazione dei dati sia fissato a dieci anni nell’OLN come richiesto dalla loro legislazione cantonale. Il Canton Neuchâtel propone inoltre di limitare il termine di consultazione dei dati a cinque anni.

Lucerna chiede in generale che la Confederazione metta a disposizione dei Cantoni uno strumento informatico uniforme in modo da coordinare e facilitare il lavoro degli organi cantonali di controllo.

L’UDC rileva che l’articolo 9 OLN contiene delle incoerenze, come anche altri articoli. L’articolo 17 LLN limita i dati che l’organo di controllo può elaborare mentre l’articolo 9 capoverso 1 OLN lo autorizza a consultare, registrare, modificare e distruggere dati, senza precisare quali. L’UDC ritiene che questa disposizione generale sia inammissibile e propone quindi di modificare il capoverso 1 nel seguente modo:

«L’organo cantonale di controllo di cui all’articolo 17 capoverso 1 LLN e le autorità cantonali di cui all’articolo 17 capoverso 2 LLN sono autorizzati a consultare, registrare, modificare e distruggere i dati menzionati all’articolo 17 capoverso 1 LLN.»

Inoltre, propone di modificare il capoverso 3 come segue:

«I dati personali devono essere distrutti cinque anni dopo essere stati raccolti oppure allo scadere della sanzione se al termine dei cinque anni è ancora valida una sanzione nei confronti del datore di lavoro interessato. Sono fatti salvi altri termini di conservazione dei dati più lunghi previsti da altre legislazioni.»

La Suva chiede di menzionare esplicitamente, all’articolo 9 capoverso 1 OLN, la Suva e gli assicuratori contro gli infortuni in quanto, in virtù della modifica della LAINF in seguito alla LLN (art. 97 cpv. 1bis LAINF), essi sono altresì abilitati a comunicare i dati che ricevono nell’ambito della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.