Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 22 pagine
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Ufficio federale di polizia (fedpol), 4 dicembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler
c) la vigilanza dell’IFPDT nella sua funzione di autorità nazionale di controllo indipendente.
La presente ordinanza è stata elaborata sostanzialmente in conformità con le basi legali del SIS II, poiché sono già state notificate alla Svizzera e quindi è necessario applicarle.
Le basi legali dell’UE che riguardano il SIS II consistono in sostanza nelle basi legali del SIS I+, che sono state formulate in modo più dettagliato, migliorandone anche la sistematica. Inoltre le basi legali dell’UE riguardanti il SIS II (una descrizione giuridica del sistema) sanciscono i miglioramenti soprattutto tecnici di alcune funzioni, non ancora contenute nel SISone4all e nelle sue basi legali. È stato deciso di integrare già oggi queste disposizioni (che quindi vanno oltre quanto previsto dalla CAAS o che sono nuove), peraltro poco numerose nell’ordinanza SIS, ma di porle in vigore soltanto al momento della migrazione del sistema (dal SISone4all al SIS II, entrata in vigore parziale). Questa soluzione consente alla Svizzera di approntare le basi giuridiche per entrambi i sistemi, ossia la soluzione transitoria SISone4all e il nuovo SIS II, senza dover poi ancora effettuare delle modifiche che richiederebbero molte risorse e dovrebbero magari essere realizzate entro breve tempo.
Entreranno in vigore soltanto dopo la migrazione nel SIS II le disposizioni:
- sulle connessioni fra le segnalazioni;
- sui dati complementari per trattare i casi di usurpazione dell’identità di una persona;
- sul diritto di informazione in caso di segnalazioni ai fini della non ammissione.
Per renderne più facile l’applicazione e la comprensione, l’ordinanza contiene alcuni principi e norme già sanciti nelle basi legali europee. Nell’ordinanza si è inoltre tentato di riprendere il più possibile le procedure nazionali vigenti. Gli utenti finali, ad esempio, consultano il SIS e adottano le relative misure in caso di hit, utilizzando come finora i sistemi d’informazione RIPOL o SIMIC. L’unica novità per gli utenti finali consiste nella collaborazione e nel coordinamento con l’Ufficio SIRENE.
Poiché il SIS è un sistema di «hit/no hit», vi si memorizzano unicamente i dati necessari per identificare una persona o un oggetto e non tutte le informazioni importanti per la ricerca. In caso di hit si scambiano delle informazioni supplementari tra i cosiddetti Uffici SIRENE. SI-RENE è la sigla di Supplementary Information REquest at the National Entry (Informazioni supplementari richieste all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale). È quindi necessario disciplinare anche i compiti e il ruolo dell’Ufficio SIRENE e lo scambio di informazioni supplementari. La competenza del Consiglio federale di organizzare l’Ufficio SIRENE verte sulla delega generale di competenze per l’organizzazione dell’Amministrazione federale (art. 8 della legge del 21 marzo 19979 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione).
2. Commento
La numerazione degli articoli dell’ordinanza SIS non è ancora definitiva. Essa sarà adeguata secondo le necessità durante la procedura di consultazione.