Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 22 pagine

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Ufficio federale di polizia (fedpol), 4 dicembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

Capitolo 7: Trattamento dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza

Sezione 1: Trattamento e conservazione dei dati Articolo 36 Principio del trattamento

L’articolo sancisce il principio secondo cui i dati possono essere trattati (modificati, completati, aggiornati o cancellati) soltanto dall’autorità che ne ha richiesto la segnalazione.

Articolo 37 Trattamento per altri scopi

Di principio è consentito trattare dei dati soltanto in relazione al loro scopo. Un trattamento estraneo allo scopo è possibile unicamente nel rispetto di condizioni restrittive e soltanto previo consenso dello Stato Schengen autore della segnalazione.

Il presente articolo dell’ordinanza verte sulle basi legali del SIS II. Le esperienze pratiche hanno dimostrato che quanto statuisce la CAAS su questo tema è insufficiente. Questa lacuna è stata quindi colmata nelle basi legali del SIS II. Poiché sarebbe insensato adottare una disposizione lacunosa, l’articolo dell’ordinanza sarà posto in vigore già per il SIS I+, anche se verte sulle basi legali del SIS II.

Articolo 38 Qualità dei dati

L’articolo disciplina come devono procedere le autorità quando scoprono delle indicazioni su dati inesatti o trattati illegalmente. L’Ufficio SIRENE ha quindi l’obbligo di controllare senza indugio la segnalazione dell’autorità o del privato cittadino e di prendere le disposizioni necessarie affinché l’autorità competente ai sensi del capoverso 1 corregga la segnalazione.

Articolo 39 Distinzione tra persone con caratteristiche simili

Può capitare che delle persone che possiedono elementi simili di descrizione dell’identità siano oggetto di diverse segnalazioni nel SIS. Se constata una corrispondenza fra gli elementi di descrizione dell’identità in una segnalazione che intende inserire nel SIS e una che vi è già contenuta, l’Ufficio SIRENE ha l’obbligo di controllare se si tratta della stessa persona. In caso affermativo si applica la procedura sulle segnalazioni multiple di cui all’articolo 40. Se invece si tratta di due persone distinte, l’autorità responsabile segnala la seconda persona, aggiungendo tuttavia altre informazioni alle segnalazioni (p. es. la data di nascita diversa, alcuni segni di riconoscimento come le cicatrici da bruciatura ecc.) utili per distinguere le due persone che hanno degli elementi simili di descrizione dell’identità.

L’Ufficio SIRENE ha inoltre l’obbligo di controllare una segnalazione se una persona afferma di non essere la persona oggetto della segnalazione. Se si constata che si tratta in effetti di due persone distinte, il capoverso 3 statuisce di avvertire la persona che, per impedire errori di identificazione, è possibile completare la segnalazione esistente con la stessa procedura utilizzata in caso di usurpazione dell’identità, aggiungendo delle indicazioni che la riguardano.

Il SIS one4all non prevede la possibilità di aggiungere queste indicazioni, che tecnicamente si potranno inserire soltanto nel SIS II. Pertanto il capoverso 3 entrerà in vigore soltanto con l’attivazione del SIS II.