Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 22 pagine
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Ufficio federale di polizia (fedpol), 4 dicembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler
Il termine di 30 giorni di cui al capoverso 4, corrisponde a quello statuito dall’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati. Il termine massimo di 60 giorni è un obbligo che deriva invece dalle basi legali europee.
Anche il termine massimo di tre mesi di cui al capoverso 5 è sancito dalle basi legali europee.
Articolo 48 Diritto di informazione
Il diritto di informazione riguarda soltanto i cittadini di Stati terzi che sono oggetto di una segnalazione ai fini della non ammissione. Si devono loro comunicare le informazioni di cui all’articolo 8 della legge sulla protezione dei dati. Questa comunicazione non avviene, come previsto dall’articolo 8 LPD, su richiesta della persona interessata, bensì d’ufficio. Infatti, in questi casi le basi legali dell’UE prevedono un obbligo d’informare delle autorità.
Le informazioni sono comunicate alla persona interessata unitamente alla notifica della decisione che ha dato origine alla segnalazione. Questo significa che le autorità che notificano la decisione (l’UFM, le autorità cantonali di migrazione, le autorità giudiziarie o le autorità di confine qualora non sia stato possibile notificare prima la decisione perché non si conosceva il luogo di dimora della persona) hanno l’obbligo di allegare per iscritto le informazioni di cui all’articolo 8 LPD.
È possibile rinunciare a informare se sono soddisfatti i presupposti sanciti dal capoverso 2.
La presente disposizione sarà posta in vigore soltanto con l’entrata in funzione del SIS II, poiché il SISone4all non prevede un simile obbligo di informare d’ufficio.
Articolo 49 Risarcimento dei danni
Una persona ha diritto al risarcimento dei danni se è stata danneggiata dall’uso del SIS. Questo diritto e la relativa procedura sono retti dalla legge sulla responsabilità16. Nel contesto dell’applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen, la Svizzera ha inserito nella legge sulla responsabilità nuove disposizioni sulla responsabilità per i danni derivanti dall’uso del SIS. Gli articoli pertinenti prevedono fra l’altro, indipendentemente dalla persona che ha causato il danno, una responsabilità causale della Confederazione con diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che ha causato il danno.
Sezione 3: Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilan-
za Articolo 50 Sicurezza dei dati
L’articolo corrisponde alle norme usuali in materia di sicurezza dei dati delle banche dati, contenute ad esempio negli articoli 16 capoverso 2 e 17 capoverso 1 dell’ordinanza SI-MIC17. Nel regolamento sul trattamento dei dati saranno sanciti dettagliatamente i provvedimenti organizzativi e tecnici.
16RS 170.32