Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Ufficio federale di polizia (fedpol), 4 dicembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

Il capoverso 4 dell’articolo consente all’Ufficio SIRENE di contattare direttamente le autorità responsabili se la richiesta di segnalazione è inesatta o se mancano determinate informazioni necessarie per diffondere la segnalazione.

Se il giorno feriale successivo l’UFG non riceve la richiesta scritta e i documenti, la segnalazione è cancellata.

Le condizioni per una segnalazione rimangono invariate e anche in questi casi una segnalazione presuppone un mandato d’arresto o un documento avente la medesima valenza giuridica.

Articolo 25 Scambio di informazioni supplementari

L’Ufficio SIRENE ha l’obbligo di informare tutti gli Stati Schengen sulle nuove segnalazioni in uscita per l’arresto ai fini dell’estradizione. Anche la Svizzera sarà informata sulle nuove segnalazioni. Quest’informazione serve agli Uffici SIRENE per controllare immediatamente le segnalazioni e richiedere, se necessario, di aggiungervi un indicatore di validità. In Svizzera l’Ufficio SIRENE chiede di contrassegnare le segnalazioni su incarico dell’UFG e conformemente alle sue direttive.

In caso di segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione è pertanto obbligatorio trasmettere d’ufficio, ossia senza una richiesta in tal senso di un altro Ufficio SIRENE, a tutti gli Stati Schengen, le informazioni indicate nel presente articolo. L’Ufficio SIRENE può inoltre trasmettere ulteriori informazioni, indicate nell’allegato.

Dal canto suo la Svizzera deve trasmettere agli Stati Schengen tramite l’Ufficio SIRENE i propri dati su un mandato d’arresto sotto forma di informazioni supplementari. Il mandato d’arresto europeo ha lo stesso valore di un mandato d’arresto normale.

Articolo 26 Conversione delle segnalazioni contrassegnate

L’articolo 12 disciplina quali sono i presupposti generali per aggiungere un indicatore di validità a tutte le segnalazioni e la relativa procedura. Per le segnalazioni di persone da arrestare ai fini dell’estradizione, l’articolo 26 completa la disposizione generale di cui all’articolo 12.

Quando gli altri Stati Schengen chiedono di aggiungere un indicatore di validità alle segnalazioni di questa categoria, l’Ufficio SIRENE è obbligato, quando aggiunge l’indicatore di validità, a convertire per conto dello Stato Schengen in questione le segnalazioni per un arresto ai fini dell’estradizione in segnalazioni finalizzate alla ricerca del luogo di dimora. La conversione implica che lo Stato Schengen non arresta la persona segnalata dalle autorità svizzere, ma ne cerca però il luogo di dimora e lo comunica all’Ufficio SIRENE. Se la situazione è inversa, ovvero se è la Svizzera a richiedere l’aggiunta di un indicatore di validità, anch’essa non può arrestare la persona segnalata, ma deve limitarsi a individuarne il luogo di dimora.

Sezione 3: Segnalazioni di persone scomparse Articolo 27 Persone scomparse

Esistono due categorie di persone scomparse: quelle che devono essere poste sotto protezione ai fini della loro tutela o per prevenire minacce (qui di seguito «prima catego-