Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 22 pagine

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Ufficio federale di polizia (fedpol), 4 dicembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

La base legale necessaria alla trasposizione della CAAS è stata approvata contemporaneamente all’Accordo di associazione a Schengen4. La parte nazionale del SIS (N-SIS) è

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disciplinata nell’articolo 351 (nuovo articolo 355d) del Codice penale (CP) . Tale articolo non è ancora entrato in vigore.

Nel frattempo il Consiglio federale ha deciso di riunire i sistemi d’informazione di polizia in una nuova legge globale, la legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confedera-zione (LSIP)7. Quale sistema d’informazione di polizia della Confederazione, anche il SIS rientra, per ragioni di sistematica, in questa nuova legge. L’articolo 355d CP sarà dunque ripreso dall’articolo 16 LSIP. La LSIP è attualmente in discussione in Parlamento. L’articolo 355d CP sarà abrogato con l’entrata in vigore della LSIP.

Quando è stato integrato nella LSIP il testo dell’articolo 355d è stato adeguato dal punto di vista formale, affinché corrisponda alla terminologia del disegno di legge. Inoltre sono state apportate le modifiche risultanti dalla trasposizione nel diritto nazionale degli sviluppi dell’acquis di Schengen concernenti le basi legali relative al SIS I+ e al SIS II.

Gli sviluppi concernenti il SIS I e le basi legali del SIS II, consentono agli uffici della circolazione stradale di accedere al SIS. L’articolo 16 LSIP dovrà dunque sancire la possibilità per gli uffici cantonali della circolazione stradale di accedere ai dati contenuti nel SIS relativi ai veicoli, le licenze di circolazione o le targhe. L’accesso consente ai servizi competenti di verificare che i veicoli di cui è richiesta l’immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti. Questo permette di rilasciare regolarmente i documenti d’immatricolazione dei veicoli. Poiché il SIS II dovrebbe contenere in futuro i dati segnaletici, come le impronte digitali e le fotografie, la base legale della parte nazionale del SIS è stata adeguata anche in tal senso.

L’articolo 355d CP sottoposto a revisione e integrato nella LSIP costituirà dunque la base legale nazionale sia per il SISone4Aall sia per il futuro SIS II.

Le disposizioni dell’AAS che riguardano l’Ufficio SIRENE sono state trasposte nell’articolo

undecies8

351 (il futuro articolo 355e CP o 355d CP dopo l’entrata in vigore della LSIP e la nuova numerazione del CP).

L’articolo 16 LSIP incarica il Consiglio federale di disciplinare, conformemente alle direttive di Schengen, soprattutto i punti seguenti:

a) i diritti d’accesso per trattare i diversi dati;

b) le responsabilità delle autorità della Confederazione e dei Cantoni che partecipano al SIS;

gen di seconda generazione dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, p. 1).

3Decisione del Consiglio sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (GU L 205 del 7.8.2007, p. 63).

4Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per

l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (FF 2004 6343).

5Con l’entrata in vigore della modifica della parte generale del CP (modifica del 13 dicembre 2002), l’articolo 351deciesè diventato il nuovo articolo 355d CP.

6 RS 311.0

7 Messaggio concernente la legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (FF 2006 4631).

8 Durante la revisione del Codice penale si è resa necessaria una nuova numerazione. L’articolo 351decies è diventato l’articolo 355d che entrerà in vigore soltanto contemporaneamente all’AAS.