Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 22 pagine

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Ufficio federale di polizia (fedpol), 4 dicembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

Articolo 51 Consulenza in materia di protezione dei dati

Spetta al consulente per la protezione dei dati del DFGP, far rispettare le disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo egli coordina e sostiene, essenzialmente in conformità con l’articolo 23 dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, le attività dei consulenti per la protezione dei dati degli Uffici interessati, ossia soprattutto fedpol, l’UFM e l’UFG. I compiti sono definiti con precisione e devono essere eseguiti dai consulenti per la protezione dei dati dei diversi Uffici.

Articolo 52 Vigilanza

In quanto alta autorità di vigilanza, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) sorveglia il trattamento dei dati personali, coadiuvato, nella loro sfera di competenza, dalle autorità cantonali di protezione dei dati.

Le autorità federali e cantonali di protezione dei dati cooperano strettamente con il garante europeo della protezione dei dati. In questo contesto l’IFPDT funge da persona di contatto fra autorità cantonali di protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, garantendo che la cooperazione sia efficace.

Per coordinare le attività conformemente al capoverso 2, l’IFPDT e le autorità cantonali di protezione dei dati si riuniscono almeno due volte all’anno in un gruppo di coordinamento. Le riunioni sono finanziate dall’IFPDT. Il gruppo di coordinamento adotta un regolamento interno.

Capitolo 8: Disposizioni finali Articolo 54 Entrata in vigore

Rispetto al SIS II, il SISone4all è privo di alcune funzioni più avanzate. Dato che le basi legali del SIS II sono già state notificate alla Svizzera, è già noto che cosa bisogna applicare. Quando il SIS II sarà attivato, la Svizzera dovrà già aver applicato gli sviluppi sul piano giuridico e quindi si è deciso di integrare già adesso le disposizioni, peraltro poco numerose e soprattutto tecniche, nell’ordinanza. Esse tuttavia entreranno in vigore soltanto più tardi. Di conseguenza l’articolo disciplina un’entrata in vigore parziale com’è consuetudine anche in altri settori. Non sono necessarie delle disposizioni transitorie, poiché le modifiche riguardano quasi esclusivamente sviluppi di natura tecnica e non alterano i principi delle basi legali del sistema.

Allegato 1

L’allegato elenca tutti gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen.

Allegato 2

L’allegato elenca tutti i dati contenuti nel sistema e i diritti d’accesso dei singoli utenti di cui all’articolo 6. Stabilisce inoltre se i dati possono essere soltanto consultati (A) o se possono oppure devono essere anche trattati (B). Come detto, l’accesso a questi dati è subordinato alla condizione che essi siano indispensabili per l’adempimento dei compiti legali delle autorità.