Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 22 pagine
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Ufficio federale di polizia (fedpol), 4 dicembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler
Il capoverso 3 disciplina l’eccezione al capoverso 1. Se nel caso di un hit alla frontiera con una segnalazione ai fini della non ammissione, la misura, ovvero il rifiuto d’entrata, è già stata adottata, se ne informa l’Ufficio SIRENE dello Stato Schengen in questione. Poiché in questi casi di norma non è necessario prendere ulteriori provvedimenti, si può rinunciare a inoltrare quest’informazione alle autorità federali o cantonali.
Capitolo 6: Categorie di segnalazioni
Sezione 1: Segnalazione di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione Articolo 19 Condizione
Soltanto dei cittadini di Stati terzi possono essere segnalati ai fini della non ammissione. Una segnalazione è consentita unicamente se un’autorità amministrativa o giudiziaria responsabile in materia (p. es. l’UFM, il SAP o, in caso di ricorso, il tribunale responsabile) ha preso una decisione in tal senso conforme alla legislazione sugli stranieri o sull’asilo. Di principio la decisione che ha dato origine alla segnalazione dev’essere un divieto d’entrata ai sensi dell’articolo 67 LStr (oppure una sentenza di un tribunale che lo conferma).
In caso di hit, alla persona interessata viene negata l’entrata e quindi essa viene segnalata «ai fini della non ammissione» e non «ai fini di un divieto d’entrata».
Articolo 20 Procedura di segnalazione
L’articolo disciplina la competenza dell’Ufficio federale della migrazione a registrare e diffondere delle segnalazioni ai fini del rifiuto d’entrata del settore degli stranieri e dell’asilo, visto che non sono segnalati tramite RIPOL, bensì tramite SIMIC. Inoltre è necessaria una disposizione, simile a quella riguardante l’UFG, che consenta all’Ufficio SI-RENE di accedere costantemente ai documenti originali per scambiare le informazioni supplementari.
Il capoverso 2 si riferisce invece ai divieti d’entrata che il SAP pronuncia in virtù dell’articolo 67 capoverso 2 delle legge federale sugli stranieri (LStr) e che può far diffondere nel SIS dall’Ufficio SIRENE secondo la procedura di cui all’articolo 15. L’articolo 67 capoverso 2 LStr contempla anche i divieti d’entrata di cui all’articolo 68 capoverso 3 LStr.
Una disposizione su una procedura abbreviata in casi urgenti non è necessaria, poiché l’UFM decide autonomamente sui rifiuti d’entrata e li segnala nel SIS. Visto che gli Uffici SIRENE si scambiano le informazioni supplementari, bisogna tuttavia garantire che l’Ufficio SIRENE riceva in tempo utile i documenti necessari, soprattutto il divieto d’entrata.
Articolo 21 Misure
Se un cittadino di uno Stato terzo è segnalato ai fini della non ammissione, dev’essere respinto alla frontiera e non può entrare nello spazio Schengen, a meno che non sia applicabile la procedura di cui al capoverso 3.
Il capoverso 3 prevede infatti una procedura speciale per i cittadini degli Stati terzi che beneficiano della libera circolazione in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle