Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 22 pagine

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Ufficio federale di polizia (fedpol), 4 dicembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

protezione questi minorenni. In caso di autorità parentale congiunta di due persone, ognuna di esse può richiedere di porre sotto protezione la persona minorenne.

Sezione 4: Segnalazioni di persone coinvolte in un procedimento penale Articolo 30 Condizioni

È consentito segnalare nel SIS le persone coinvolte in un procedimento penale soltanto su domanda di un’autorità giudiziaria o di perseguimento penale. La segnalazione è finalizzata a individuare il luogo di dimora o il domicilio dei testimoni e degli imputati per poter loro notificare dei documenti ufficiali come una citazione per un’audizione o un’udienza, una richiesta di presentarsi per subire una pena detentiva oppure una sentenza penale o altri documenti (citazione per un’ispezione, invio delle prove rilevate, istanze d’appello o di ricorso delle parti civili ecc.).

In questa categoria è permesso segnalare unicamente le persone elencate nel capoverso 2 e l’elenco è esaustivo. In vista dell’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale svizzero, nella lettera c sono stati scelti i termini di «imputato» o «condannato»15.

Articolo 31 Misura

In caso di hit, allo Stato Schengen autore della segnalazione si può comunicare soltanto il luogo di dimora o il domicilio della persona interessata.

Sezione 5: Segnalazioni di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato Articolo 32 Condizioni

Su domanda di un’autorità di polizia o di perseguimento penale si possono segnalare le persone e anche gli oggetti (veicoli e container) ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato. Una segnalazione in questa categoria dev’essere vincolata a uno scopo e pertanto la si può effettuare unicamente durante un procedimento penale o per prevenire delle minacce alla sicurezza pubblica (la base legale formale è l’art. 16 cpv. 2 lett. f LSIP). Ai servizi preposti alla protezione dello Stato è espressamente vietato segnalare una persona ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato per prevenire delle minacce alla sicurezza interna. Nel nuovo sistema di ricerca delle persone (che sostituirà RIPOL) sarà peraltro possibile inserire anche delle segnalazioni ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato (art. 15 cpv. 1 lett. i LSIP).

Il capoverso 2 statuisce che una persona può essere segnalata soltanto se vi sono degli indizi concreti che essa sta pianificando o compiendo un reato grave oppure se la sua valutazione globale giustifica la supposizione che potrebbe commettere reati gravi in avvenire. È consentito segnalare dei veicoli e dei container ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato se vi sono degli indizi concreti di un loro collegamento con dei reati gravi.

Il capoverso 4 contiene un rinvio alla legge federale sull’inchiesta mascherata (LFIM) che spiega l’espressione di «reato grave» utilizzata nella presente ordinanza. La disposizione non pregiudica la valutazione dei reati in generale e ai sensi della LFIM, bensì

15 FF 2006 989, 1073.