Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 22 pagine
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Ufficio federale di polizia (fedpol), 4 dicembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler
Articolo 40 Segnalazioni multiple
Prima di ogni segnalazione, l’autorità che la diffonde deve controllare se nel SIS esiste già una segnalazione sulla persona interessata. Se durante il controllo si constata che la persona che dev’essere segnalata è già registrata in una segnalazione in uscita, essa non può essere segnalata nuovamente, ovvero non è consentito diffondere la nuova segnalazione. Questo perché ogni Stato Schengen è autorizzato a inserire soltanto una segnalazione su ogni singola persona.
Se la persona che dev’essere segnalata, è invece registrata in una segnalazione in entrata, l’autorità autrice della nuova segnalazione deve accordarsi tramite l’Ufficio SIRE-NE con l’autorità autrice della prima segnalazione. Di principio le segnalazioni multiple sono consentite se sono compatibili fra loro. Una segnalazione ai fini di un controllo mirato non è ad esempio compatibile con una segnalazione ai fini di una sorveglianza discreta. È invece consentito segnalare, in determinati casi, una persona da arrestare ai fini dell’estradizione e ai fini della non ammissione. In caso di hit questo può far sorgere dei dubbi sulla misura da adottare e quindi nel manuale SIRENE è stato definito un preciso ordine di importanza. Un arresto ai fini dell’estradizione ha, ad esempio, la precedenza su un divieto d’entrata.
Articolo 41 Dati complementari per trattare i casi di usurpazione dell’identità di una persona
Si ha usurpazione di identità (cognome, nome, data di nascita) quando l’autore di un reato si serve dell'identità di un’altra persona, ad esempio usando un documento d’identità a scapito del suo effettivo titolare. Spesso si scopre soltanto nel caso di un hit che vi è stata usurpazione di identità, ad esempio quando una persona controllata nega di essere la persona ricercata e afferma di non avere nulla a che vedere con il motivo della segnalazione. Non appena è chiaro che vi è stata usurpazione di identità, si devono aggiungere alla segnalazione della persona ricercata le informazioni sulla persona la cui identità è stata usurpata. Questo serve per prevenire le possibili conseguenze negative di un errore di identificazione. Soltanto con il consenso esplicito della persona la cui identità è stata usurpata è permesso completare i dati che si possono utilizzare esclusivamente per distinguere le due persone.
Il capoverso 3 contiene un elenco esaustivo dei dati che è consentito aggiungere alla segnalazione.
I dati sono cancellati automaticamente insieme alla segnalazione o su richiesta della persona la cui identità è stata usurpata.
Nei casi di usurpazione dell’identità, nel SISone4all non è possibile memorizzare dati complementari e soltanto con il SIS II tale registrazione sarà tecnicamente possibile. La presente disposizione entrerà quindi in vigore soltanto con l’attivazione del SIS II.
Articolo 42 Durata delle segnalazioni di persone
La durata di conservazione è vincolata a uno scopo. Di principio le segnalazioni sono cancellate automaticamente dal sistema dopo tre anni oppure dopo un anno se si tratta di segnalazioni di persone ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato. Quattro mesi prima della scadenza del periodo di riesame, il sistema centrale segnala automaticamente all’autorità responsabile della segnalazione, ossia l’Ufficio SIRENE o