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Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine

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Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’Ufficio SIRENE

(Ordinanza N-SIS)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 355d del Codice penale (CP)1 e 16 e 19 della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP)2

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Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina:

a. la responsabilità concernente N-SIS e l’architettura del sistema;

b. i diritti d’accesso e le competenze delle autorità riguardo a N-SIS;

c. l’organizzazione e i compiti dell’Ufficio SIRENE3;

d. lo scambio delle informazioni supplementari eseguito dall’Ufficio SIRENE;

e. le procedure, le condizioni, le misure e l’aggiunta degli indicatori di validità alle segnalazioni di persone e oggetti nel Sistema d’informazione di Schengen (SIS);

f. il trattamento e la durata di conservazione dei dati;

g. i diritti delle persone interessate;

h. la sicurezza dei dati, la consulenza in materia di protezione dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati.

2 La presente ordinanza si applica salvo disposizioni contrarie degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen.

3 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato 1.

RS ..........

1 RS 311.0

2 RS

3 Supplementary Information REquest at the National Entry (Informazioni supplementari richieste all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale). 2005–......