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Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine
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Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’Ufficio SIRENE
(Ordinanza N-SIS)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 355d del Codice penale (CP)1 e 16 e 19 della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP)2
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Capitolo 1: Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina:
a. la responsabilità concernente N-SIS e l’architettura del sistema;
b. i diritti d’accesso e le competenze delle autorità riguardo a N-SIS;
c. l’organizzazione e i compiti dell’Ufficio SIRENE3;
d. lo scambio delle informazioni supplementari eseguito dall’Ufficio SIRENE;
e. le procedure, le condizioni, le misure e l’aggiunta degli indicatori di validità alle segnalazioni di persone e oggetti nel Sistema d’informazione di Schengen (SIS);
f. il trattamento e la durata di conservazione dei dati;
g. i diritti delle persone interessate;
h. la sicurezza dei dati, la consulenza in materia di protezione dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati.
2 La presente ordinanza si applica salvo disposizioni contrarie degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen.
3 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato 1.
RS ..........
1 RS 311.0
2 RS
3 Supplementary Information REquest at the National Entry (Informazioni supplementari richieste all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale). 2005–......