Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 22 pagine
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Ufficio federale di polizia (fedpol), 4 dicembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler
prattutto delle situazioni che si verificano durante la notte o il fine settimana. Ciononostante le condizioni per una segnalazione rimangono invariate.
La procedura disciplinata nel presente articolo è usuale e si applica per la maggioranza delle categorie di segnalazioni. Poiché due di queste, ossia le segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione e le segnalazioni ai fini della non ammissione dell’UFM, implicano, a causa delle loro peculiarità, una procedura speciale e delle norme supplementari, è necessaria la clausola di cui al capoverso 5 a favore delle disposizioni procedurali contenute nelle sezioni che disciplinano le due categorie.
Articolo 16 Segnalazioni di oggetti
Le autorità responsabili registrano direttamente in RIPOL le segnalazioni di oggetti. In seguito i dati sono trasmessi automaticamente alla sezione Ricerche RIPOL, che li esamina e poi diffonde le segnalazioni nel SIS.
Contrariamente alle altre segnalazioni, il sistema segnala automaticamente nel SIS le segnalazioni di oggetti di cui al capoverso 3, poiché esse non devono essere sottoposte a controlli formali.
Articolo 17 Procedura in caso di un hit in Svizzera
L’articolo disciplina come devono procedere l’autorità autrice della segnalazione e l’Ufficio SIRENE quando, durante il controllo su una persona o un oggetto, si verifica un hit con una segnalazione di uno Stato Schengen. In questi casi l’autorità federale o cantonale che ha effettuato la consultazione è obbligata a contattare senza indugio l’Ufficio SIRENE e a trasmettergli tutte le informazioni in suo possesso sulle circostanze del hit, segnatamente i connotati o, se si tratta di segnalazioni di oggetti, le caratteristiche per identificarli, il momento e le circostanze della consultazione e le misure adottate. Se l’autorità che ha effettuato la consultazione ha bisogno di informazioni supplementari, l’Ufficio SIRENE contatta l’Ufficio SIRENE dello Stato Schengen autore della segnalazione.
L’Ufficio SIRENE informa immediatamente l’UFG quando viene fermata una persona segnalata per l’arresto ai fini dell’estradizione.
L’Ufficio SIRENE consiglia l’autorità che ha effettuato la consultazione sulle misure da adottare e, se necessario, si accorda con lo Stato Schengen autore della segnalazione. Le misure sono rette dalle pertinenti legislazioni federali o cantonali.
Articolo 18 Procedura in caso di un hit all’estero
L’articolo illustra la situazione diametralmente opposta rispetto all’articolo 17 e disciplina come si deve procedere se, durante il controllo su una persona o un oggetto all’estero, si verifica un hit con una segnalazione svizzera. Quando l’Ufficio SIRENE dello Stato Schengen che ha effettuato la consultazione contatta l’Ufficio SIRENE svizzero, quest’ultimo è obbligato a rivolgersi all’autorità federale o cantonale che ha presentato la domanda di segnalazione. L’Ufficio SIRENE la informa sul hit e richiede le informazioni supplementari necessarie. L’autorità che ha effettuato la richiesta di segnalazione, fornisce senza indugio all’Ufficio SIRENE le informazioni supplementari richieste.