Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 22 pagine

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Ufficio federale di polizia (fedpol), 4 dicembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

rà a essere autorizzata a trasmettere agli Stati terzi e alle organizzazioni internazionali i dati contenuti nelle proprie segnalazioni.

Sarebbe consentito comunicare i dati contenuti nelle segnalazioni degli Stati Schengen soltanto se riguardano passaporti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati e unicamente agli Stati membri di Interpol. Non è tuttavia necessario disciplinare questo aspetto nell’ordinanza, poiché gli Stati membri di Interpol inviano le richieste di questa categoria sempre allo Stato interessato, che può decidere se diffondere ulteriormente le informazioni.

Articolo 46 Statistica

Le basi legali europee del SIS fanno riferimento a un’autorità amministrativa europea. Essa ha l’obbligo, fra le altre cose, di allestire e pubblicare delle statistiche. Per consentirle di adempiere questo compito, le basi legali europee obbligano gli Stati Schengen a mettere a disposizione dell’autorità amministrativa e della Commissione europea, le informazioni necessarie per le statistiche. Il capoverso 1 sancisce pertanto l’obbligo di allestire le statistiche e specifica le informazioni che occorrono all’autorità amministrativa. L’Ufficio SIRENE è il responsabile principale dell’allestimento delle statistiche. Il capoverso 2 precisa tuttavia che l’UFM e fedpol hanno l’obbligo di fornire all’Ufficio SIRENE i dati necessari per le statistiche.

Il capoverso 3 spiega genericamente lo scopo di questa disposizione. Essa garantisce che la Svizzera invii le statistiche pertinenti ai diversi organi interessati dell’Unione europea, adempiendo così i propri obblighi di comunicazione.

Sezione 2: Diritti degli interessati Articolo 47 Esercizio del diritto di informazione, di rettifica o di cancellazione

I diritti delle persone interessate sono retti dalla LPD, dalla LSIP e, per quanto riguarda le segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione, dalla AIMP e non è quindi necessario disciplinarli. Occorre invece precisare, in virtù delle basi legali dell’UE, la procedura e i termini per far valere questi diritti.

Conformemente al capoverso 1, una persona che intende esercitare i diritti in virtù della legge sulla protezione dei dati, deve comprovare la propria identità e presentare una richiesta scritta. Quest’ultima va presentata a fedpol.

fedpol, in qualità di organo responsabile del N-SIS, decide in merito alla richiesta d’intesa con l’autorità che ha registrato i dati o che ha conferito un incarico in tal senso (l’UFM, l’UFG o un’autorità cantonale). Se si tratta di una richiesta d’informazione sulle segnalazioni in entrata, è sempre fedpol a decidere sulla risposta, anche se ha l’obbligo di concedere prima allo Stato Schengen autore della segnalazione la possibilità di prendere posizione.

Il capoverso 3 disciplina il caso inverso. Se una persona richiede a un’autorità straniera delle informazioni su una segnalazione svizzera, l’autorità straniera concederà alla Svizzera, tramite l’Ufficio SIRENE, la possibilità di prendere posizione. L’Ufficio SIRENE è responsabile del parere, ma consulta le autorità che hanno richiesto di diffondere la segnalazione (p. es. le autorità cantonali di polizia) o l’UFM se si tratta di segnalazioni di quest’ultimo.