Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 22 pagine
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Ufficio federale di polizia (fedpol), 4 dicembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler
Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen e sull’Ufficio SIRENE
1. Introduzione
Con la firma dell’Accordo di associazione alla normativa di Schengen (qui di seguito AAS) è stato compiuto il primo passo per collegare la Svizzera al Sistema d’informazione di Schengen (qui di seguito SIS).
Il SIS è il sistema comune di ricerca di persone e oggetti degli Stati Schengen. Grazie a una procedura di interrogazione automatica, le autorità responsabili possono ottenere rapidamente ed efficacemente delle informazioni su persone o oggetti ricercati, persi o non desiderati. Queste informazioni sono ottenute grazie alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, durante i controlli delle persone alle frontiere esterne o sul territorio nazionale degli Stati Schengen e in occasione del rilascio di visti e titoli di soggiorno.
Originariamente, la capacità del Sistema d’informazione di Schengen di prima generazione (SIS I+) era limitata a 18 Stati Schengen. Per integrare nel sistema i nuovi Stati membri dell’UE e altri Stati Schengen e poter utilizzare le tecnologie più recenti in materia d’informazione, nel dicembre 2001 il Consiglio dell’UE ha incaricato la Commissione europea di sviluppare dal punto di vista tecnico il Sistema d’informazione di Schengen di seconda generazione (SIS II).
Dal profilo tecnico, grazie al Sistema d’informazione di Schengen di seconda generazione (SIS II), la cooperazione in materia di ricerca può beneficiare dei recenti progressi realizzati in campo informatico e prendere dunque debitamente in considerazione i requisiti necessari alle nuove funzioni e categorie di dati, come lo scambio di dati segnaletici o le connessioni tra le segnalazioni. Inoltre si migliorano la qualità dei dati e i dispositivi d’identificazione.
A causa dei ritardi subiti dalla Commissione europea nell’attuazione tecnica del SIS II, l’UE ha deciso di introdurre la soluzione provvisoria SISone4all, proposta dal Portogallo. Essa consiste in un sistema tecnico di transizione grazie al quale i nuovi Stati membri dell’UE possono connettersi e accedere al SIS I+. Il SIS I+ e il SISone4all saranno sostituiti dal SIS II non appena quest’ultimo sarà operativo.
Il 16 maggio 2007 il Consiglio federale ha optato per un collegamento al vecchio sistema SIS one4all e per una migrazione in un secondo tempo nel nuovo sistema SIS II. Le basi legali europee del SISone4all sono: la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS) e gli sviluppi notificati alla Svizzera in seguito alla firma dell’AAS1.
Le basi legali del SIS II consistono in due regolamenti2 e in una decisione3 che l’UE ha notificato alla Svizzera. Queste basi legali sostituiscono la parte della CAAS che funge da fondamento per il SIS, ossia il titolo IV. Le altre disposizioni della CAAS rimangono valide.
1 I singoli sviluppi e le loro fonti sono elencati nell’allegato.
2 Si tratta del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (GU L 381 del 28.12.2006, p. 4) e del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso al sistema d’informazione Schen-