Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 22 pagine

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Ufficio federale di polizia (fedpol), 4 dicembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

serve unicamente per precisare l’espressione di «reato grave» senza essere esaustiva. Infatti anche la violenza carnale di cui all’articolo 190 CP, è considerata ad esempio un reato grave ai sensi dei capoversi 2 e 3, ma non è menzionata nella LFIM. Questa variante è stata scelta per una migliore leggibilità.

Articolo 33 Misure

Se durante un controllo si reperisce la persona o l’oggetto segnalato, le autorità cantonali possono raccogliere le informazioni di cui al capoverso 1 e farle trasmettere, tramite l’Ufficio SIRENE, all’autorità autrice della segnalazione.

Il capoverso 2 prevede come possibile misura in caso di segnalazione ai fini di un controllo mirato, la perquisizione delle persone, dei veicoli e dei container. Tuttavia le perquisizioni sono consentite soltanto se sono adempite le condizioni previste dalle pertinenti leggi cantonali.

Infine le autorità cantonali possono far trasmettere i dati soltanto se la legislazione cantonale prevede espressamente la sorveglianza discreta e il controllo mirato.

Sezione 6: Segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale Articolo 34 Condizioni

L’articolo contiene un elenco esaustivo degli oggetti ricercati che si possono segnalare nel SIS. Di principio è sempre consentito segnalare veicoli, rimorchi, apparecchiature industriali, motori fuoribordo, container, armi da fuoco e banconote (anche quando ad esempio il veicolo utilizzato per la fuga non è stato rubato, ma appartiene all’autore di un reato). Gli altri oggetti (documenti vergini, documenti d’identità, documenti di veicoli e targhe di veicoli a motore, come pure valori mobiliari e mezzi di pagamento) si possono segnalare soltanto se sono stati rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

Le basi legali del SIS I+ sanciscono che anche i veicoli, i rimorchi, le apparecchiature industriali, i motori fuoribordo, i container, le armi da fuoco e le banconote possono essere segnalati soltanto se sono stati rubati o altrimenti sottratti. Nella prassi questa disposizione ha evidenziato delle lacune, poiché proprio l’arma di un delitto o l’automobile di proprietà dell’autore di un reato utilizzata per la fuga non potevano essere segnalati. Le basi legali del SIS II sono state quindi adeguate alle circostanze reali. Poiché sarebbe insensato adottare una disposizione lacunosa, l’articolo dell’ordinanza sarà posto in vigore già per il SIS I+, anche se verte sulle basi legali del SIS II.

Articolo 35 Misure

In caso di hit, l’Ufficio SIRENE deve concordare la misura da adottare con lo Stato Schengen autore della segnalazione. I dati personali possono essere trasmessi unicamente per questo scopo.