Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 22 pagine

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Ufficio federale di polizia (fedpol), 4 dicembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

l’UFM, l’UFG, le rappresentanze svizzere all’estero ecc.) utilizzando i canali abituali. Un’autorità tutoria denuncia ad esempio la scomparsa di un bambino alla polizia locale.

Articolo 6 Servizi con diritto di accesso

Per motivi di protezione dei dati e di trasparenza, la disposizione sui diritti d’accesso definisce i profili degli utenti in modo molto preciso, dettagliato e conforme ai loro compiti legali.

Capitolo 4: Ufficio SIRENE Articolo 7 Organizzazione

L’Ufficio SIRENE assumerà un ruolo simile a quello dell’attuale Ufficio centrale nazionale Interpol (UCN) della Svizzera che si occupa della cooperazione con Interpol. Gli articoli 7 e 8 hanno pertanto una struttura e un contenuto simili agli articoli 1 e 2 dell’ordinanza sull’Ufficio centrale nazionale Interpol Berna11.

L’Ufficio SIRENE si assume le proprie responsabilità conformemente al manuale SIRE-NE dell’Unione europea12 che ha carattere di direttiva amministrativa. fedpol è inoltre autorizzato a emanare ulteriori direttive per precisare i compiti dell’Ufficio SIRENE.

Articolo 8 Compiti

L’Ufficio SIRENE controlla l’ammissibilità formale e la completezza delle segnalazioni di persone e le diffonde. Di principio è la sezione Ricerche RIPOL a trasmettere le segnalazioni di persone all’Ufficio SIRENE che poi le diffonde. Se si tratta di segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione, la diffusione avviene su incarico dell’Ufficio federale di giustizia e conformemente alle sue direttive. L’Ufficio SIRENE non diffonde le segnalazioni ai fini della non ammissione che rientrano nella sfera di competenza dell’Ufficio federale della migrazione. Se ne occupa direttamente l’UFM che è incaricato delle registrazioni in SIMIC.

Il compito più importante dell’Ufficio SIRENE e il suo scopo principale è quello di fungere da centro di contatto per i partner nazionali e internazionali. Esso si occupa soprattutto di scambiare le informazioni supplementari e di offrire consulenza sulle misure da adottare. Inoltre soltanto l’Ufficio SIRENE è autorizzato a ordinare di aggiungere un indicatore di validità alle segnalazioni in entrata e a contrassegnare quelle in uscita. Su incarico dell’UFG e conformemente alle sue direttive ordina di aggiungere un indicatore di validità alle segnalazioni in entrata per l’arresto ai fini dell’estradizione. L’Ufficio SIRENE esegue anche, su incarico dell’UFG o dell’autorità responsabile della segnalazione e conformemente alle loro direttive, lo scambio di opinioni quando un’autorità straniera chiede di togliere un indicatore di validità.

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RS 351.21

12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16.11.2006 L 317/41.