Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 22 pagine

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Ufficio federale di polizia (fedpol), 4 dicembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

Capitolo 5: Parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS)

Sezione 1: Disposizioni generali Articolo 9 Condizione per la diffusione dei dati

La condizione basilare per segnalare una persona o un oggetto è che la segnalazione dev’essere innanzitutto registrata in RIPOL o, in caso di segnalazioni dell’UFM ai fini della non ammissione, in SIMIC.

Articolo 10 Dati

Vista la loro quantità, tutti i singoli dati sulle persone e gli oggetti sono elencati nell’allegato. Esso disciplina anche i diritti di consultazione o di trattamento dei dati e l’estensione degli accessi. A questo proposito si rinvia anche al commento all’allegato, alla fine del presente testo.

Quando si segnala una persone, il capoverso 2 prescrive di inserire tutti i dati disponibili. Tuttavia una segnalazione deve imperativamente contenere: il cognome, la data di nascita, la misura da adottare e il motivo della segnalazione.

Articolo 11 Segnalazioni di persone tramite altri canali di ricerca

L’articolo 11 sancisce il principio secondo cui una persona dev’essere segnalata prima di tutto nel SIS. Si tratta di una disposizione dell’UE finalizzata a prevenire doppie segnalazioni e malintesi.

Articolo 12 Indicatore di validità

Se una segnalazione di una persona per l’arresto ai fini dell’estradizione, di una persona scomparsa o di una persona o di un oggetto ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato, diffusa da uno Stato Schengen non è ammissibile in Svizzera, ad esempio perché il reato all’origine della segnalazione in Svizzera non è perseguibile o non lo è d’ufficio, l’Ufficio SIRENE può chiedere all’Ufficio SIRENE autore della segnalazione di aggiungervi un indicatore di validità. Se durante una consultazione in Svizzera si verifica un hit che si riferisce a una segnalazione a cui è stato aggiunto un indicatore di validità, la misura richiesta non sarà adottata. L’Ufficio SIRENE richiede di aggiungere un indicatore di validità a una segnalazione per l’arresto ai fini dell’estradizione su incarico dell’Ufficio federale di giustizia e conformemente alle sue direttive.

Il capoverso 4 disciplina l’eventuale richiesta di esecuzione di una misura da parte dello Stato Schengen autore della segnalazione, nonostante l’indicatore di validità. Questo è possibile soltanto in casi particolarmente gravi e urgenti. Se l’Ufficio SIRENE riceve una richiesta in tal senso, la inoltra all’autorità responsabile della segnalazione, la quale ha l’obbligo di controllare se può revocare la sua richiesta originale di aggiungere un indicatore di validità. In caso affermativo si deve informare tramite l’Ufficio SIRENE lo Stato Schengen autore della segnalazione ed eseguire immediatamente la misura.

Articolo 13 Connessioni fra le segnalazioni

Se sussiste una reale esigenza operativa, si può creare una connessione fra due o più segnalazioni singole. È possibile creare delle connessioni fra:

- le segnalazioni di persone e quelle di oggetti;