Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 22 pagine
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Ufficio federale di polizia (fedpol), 4 dicembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler
Titolo
Il titolo dell’ordinanza si ricollega ai titoli marginali degli articoli 355d CP e 16 LSIP. Per facilitarne la citazione il titolo dell’atto normativo comprende anche il titolo abbreviato «Ordinanza N-SIS».
Ingresso
L’ingresso indica innanzitutto gli articoli pertinenti della legislazione di applicazione, varata con il messaggio sugli Accordi bilaterali bis e approvata dal Parlamento. Si tratta degli articoli 16 LSIP e 355d CP. Inoltre l’ordinanza verte anche sull’articolo 19 LSIP.
Capitolo 1: Oggetto e definizioni Articolo 1 Oggetto
L’articolo enumera gli ambiti che l’ordinanza deve disciplinare, affinché la Svizzera possa collegarsi al Sistema d’informazione di Schengen.
Articolo 2 Definizioni
L’articolo spiega le definizioni più ricorrenti per facilitarne la comprensione.
Capitolo 2: Responsabilità e architettura del sistema Articolo 3 Responsabilità del sistema
L’articolo designa fedpol quale organo responsabile del N-SIS e definisce i compiti principali da svolgere per assumere la responsabilità sul sistema.
Articolo 4 Architettura del sistema
Il SIS si consulta tramite la sua parte nazionale gestita da fedpol e denominata N-SIS. Il N-SIS comunica con il sistema centrale (C-SIS) tramite un’interfaccia, anch’essa installata dall’UE. I dati contenuti nel N-SIS consistono in una copia esatta dei dati del sistema centrale. Pertanto il N-SIS è regolarmente equiparato al sistema centrale. Anche questo aggiornamento si effettua tramite l’interfaccia.
L’articolo statuisce inoltre che dev’essere creata un’interfaccia del N-SIS con RIPOL e SIMIC, poiché si consulterà il SIS utilizzando queste due banche dati.
ORMA, disciplinato dall’ordinanza JANUS10, sarà il sistema informatizzato di gestione dell’Ufficio SIRENE. ORMA è un sistema che fedpol utilizza per controllare le pratiche e gestire le cartelle elettroniche (non si tratta di una banca dati indipendente).
Capitolo 3: Diritti delle autorità Articolo 5 Autorità con diritto di comunicare
Il diritto di comunicare i dati da inserire nel sistema è subordinato all’esecuzione dei compiti legali delle autorità. Si tratta pertanto di un diritto a destinazione vincolata. La comunicazione viene inviata a diverse autorità (fedpol, le polizie cantonali e comunali,
10 RS 360.2