Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 22 pagine
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Ufficio federale di polizia (fedpol), 4 dicembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler
- le segnalazioni di persone diverse;
- le segnalazioni di oggetti diversi.
Bisogna tener presente che non è consentito creare una connessione fra due o più segnalazioni che si riferiscono alla stessa persona, perché si può creare una connessione unicamente fra le segnalazioni in uscita e ogni Stato Schengen può inserire soltanto una segnalazione per ogni persona13.
Una connessione non modifica la durata di conservazione e le misure previste dalle singole segnalazioni. Il capoverso 3 precisa inoltre che i diritti d’accesso non vengono estesi alle altre segnalazioni connesse, a meno che non esistano sin dall’inizio. Un’autorità che può accedere a una segnalazione, ma non a un’altra ad essa collegata, non può nemmeno vedere la connessione.
Il SIS one4all non prevede la possibilità di stabilire delle connessioni, che tecnicamente si potranno creare soltanto nel SIS II. Pertanto questa disposizione entrerà in vigore soltanto con l’attivazione del SIS II.
Articolo 14 Scambio di informazioni supplementari
L’articolo elenca le situazioni che consentono agli Uffici SIRENE di scambiarsi informazioni supplementari.
Di principio le informazioni sono scambiate soltanto in casi concreti. Nel caso di una segnalazione per l’arresto ai fini dell’estradizione, s’inviano le informazioni supplementari a tutti gli Uffici SIRENE nello stesso momento in cui si diffonde la segnalazione. Questa procedura è disciplinata nell’articolo 25.
Quando, registrando una segnalazione, si trasmettono automaticamente le informazioni supplementari a tutti gli Stati, non è consentito trasmettere i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c della legge del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, a meno che non si tratti di una segnalazione per l’arresto ai fini dell’estradizione. In questo caso la AIMP autorizza a scambiare automaticamente anche i dati personali degni di particolare protezione.
Sezione 2: Procedura Articolo 15 Segnalazioni di persone
Le autorità federali e cantonali con diritto di comunicare, che chiedono di segnalare una persona, procedono attenendosi alla procedura valida per le segnalazioni in RIPOL. Le autorità possono scegliere se diffondere la segnalazione soltanto in RIPOL o SIMIC oppure anche nel SIS. La sezione Ricerche RIPOL trasmette la segnalazione all’Ufficio SIRENE, che la diffonde dopo aver controllato se sono soddisfatte le condizioni formali.
Il capoverso 5 disciplina la procedura in casi urgenti. Si tratta di richieste che le autorità indirizzano direttamente all’Ufficio SIRENE. La segnalazione è inserita provvisoriamente. Se la richiesta scritta corredata dei documenti non è presentata il giorno feriale successivo, la segnalazione è nuovamente cancellata. La procedura urgente tiene conto so-
13 cfr. anche l’articolo 34.