Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 22 pagine

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Ufficio federale di polizia (fedpol), 4 dicembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

ria») e quelle che non devono essere poste sotto protezione (qui di seguito «seconda categoria»).

Articolo 28 Condizioni

Le persone possono essere segnalate come persone scomparse della prima categoria soltanto se devono essere internate per decisione di un'autorità responsabile. Si tratta essenzialmente di decisioni di privazione della libertà a scopo d’assistenza (qui di seguito PLA) in virtù degli articoli 397a e seguenti del Codice civile. Questo non è l’unico riferimento, poiché anche la legge sulle epidemie (legge federale del 18 dicembre 197014 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo) prevede ad esempio la possibilità di un internamento per decisione di un’autorità. Non si può inoltre nemmeno escludere che anche alcune legislazioni cantonali contengano delle disposizioni simili.

I minorenni si possono sempre segnalare come persone scomparse della prima categoria, anche se non è stato deciso il loro internamento (in particolare in virtù di una PLA). Soprattutto per i minorenni la categoria della segnalazione è molto importante, poiché le misure da adottare sono di tipo diverso.

Articolo 29 Misure

Di principio quando viene segnalata una persona scomparsa si cerca soltanto il suo luogo di dimora e lo si comunica, mediante lo scambio di informazioni supplementari, allo Stato Schengen autore della segnalazione. Le persone maggiorenni scomparse devono prima acconsentire a questa comunicazione. Se la persona maggiorenne scomparsa nega il proprio consenso, l’Ufficio SIRENE si limita a informare lo Stato Schengen autore della segnalazione che la persona è stata trovata. Nel caso inverso, ovvero quando l’Ufficio SIRENE viene informato che una persona segnalata dalla Svizzera è stata trovata, esso cancella la propria segnalazione e informa al proposito l’autorità che ha richiesto di diffondere la segnalazione.

Il capoverso 4 prevede un’altra possibile misura che consiste nel porre sotto protezione le persone segnalate che fanno parte della prima categoria, per impedire loro di proseguire il viaggio. Una persona può essere posta sotto protezione soltanto se un controllo preliminare ha dimostrato che sono date le condizioni previste dalla legislazione svizzera per un internamento. Questo significa che bisogna sempre verificare concretamente se è consentito ordinare ad esempio una PLA o un internamento in virtù della legge sulle epidemie. Per porre qualcuno sotto protezione è necessario esaminare il singolo caso e non si possono applicare direttive arbitrarie (riguardanti p. es. Paesi interi o tipologie di casi). Questo aspetto è molto importante perché alcuni Stati Schengen prevedono in parte delle condizioni meno severe per l’internamento. Senza questo esame si correrebbe il rischio di internare per un lungo periodo una persona contro la sua volontà in un istituto, anche se un tale internamento non potrebbe essere ordinato d’ufficio in virtù della legislazione svizzera.

Il capoverso 5 disciplina i casi dei minorenni scomparsi della prima categoria di cui non è stato ordinato l’internamento per decisione di un’autorità competente. In virtù del Codice civile soltanto una persona investita dell’autorità parentale può richiedere di porre sotto

14 RS 818.101