Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 22 pagine
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Ufficio federale di polizia (fedpol), 4 dicembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler
l’UFM in caso di decisioni di non ammissione, che una volta scaduto il periodo di riesame la segnalazione sarà automaticamente cancellata.
Prima della cancellazione l’Ufficio SIRENE o l’UFM controllano insieme all’autorità che ha richiesto di diffondere la segnalazione, se è necessario conservarla. Il capoverso 5 statuisce le condizioni per prolungare la conservazione. Ne consegue che è consentito mantenere una segnalazione se il suo scopo lo esige. In caso affermativo la cancellazione automatica e il relativo riesame sono nuovamente previsti dopo tre anni (o un anno) e la procedura si svolge allo stesso modo.
L’autorità responsabile ha l’obbligo di tenere delle statistiche sul numero delle segnalazioni la cui durata di conservazione è stato prolungata.
Articolo 43 Durata delle segnalazioni di oggetti
Anche la durata di conservazione delle segnalazioni di oggetti è vincolata a uno scopo. Il periodo massimo ammonta a cinque anni per le segnalazioni ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato e a dieci anni per le segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale. Analogamente alle segnalazioni di persone, anche le segnalazioni di oggetti sono cancellate automaticamente Tuttavia poiché il sistema centrale non invia alcun segnale automatico, non è necessaria alcuna disposizione in tal senso nell’ordinanza.
Nel SIS II è consentito prolungare anche la durata di conservazione delle segnalazioni di oggetti oltre i termini indicati, a condizione che lo scopo lo esiga. Al momento della migrazione del SISone4all nel SIS II sarà necessario adeguare convenientemente l’ordinanza.
Articolo 44 Durata di conservazione delle informazioni supplementari
Le informazioni supplementari non sono memorizzate nel SIS. L’Ufficio SIRENE può tuttavia memorizzare questo tipo di informazioni nel proprio sistema di gestione. Esse devono essere cancellate dal sistema quando non sussiste più lo scopo perseguito. Per le informazioni supplementari è determinante la durata di conservazione della segnalazione nel SIS di cui fanno parte, poiché devono essere cancellate dalle banche dati nazionali al più tardi un anno dopo la scadenza della durata di conservazione della relativa segnalazione.
Questa norma riguarda esclusivamente le informazioni supplementari che l’Ufficio SI-RENE ha ricevuto da altri Uffici SIRENE. I dati sulle segnalazioni in uscita che sono quindi del proprio Paese e quelli sulle segnalazioni in entrata che hanno comportato l’adozione di misure, si possono conservare nei sistemi d’informazione federali o cantonali. La cancellazione di queste informazioni è disciplinata dalle disposizioni della legge sulla protezione dei dati o delle pertinenti leggi speciali sui relativi sistemi d’informazione.
Articolo 45 Comunicazione di dati a terzi
Non è consentito comunicare a terzi (Stati terzi o organizzazioni internazionali) i dati memorizzati nel SIS. Evidentemente la Svizzera, conformemente alla legislazione nazionale e agli accordi pertinenti nel caso specifico (con Interpol, Europol ecc.), continue-