Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati

AI, BL, BE, GL, GR, SH, TG, VS, UDC, ASM: la disposizione dev'essere completata con l'obbligo della persona interessata, se del caso, di dimostrare la data dell'entrata o del soggiorno mediante documenti idonei (contratto d'affitto, fatture di alberghi ecc.).

BS auspica una disciplina, nel cpv. 1, secondo cui continua ad essere escluso un soggiorno ininterrotto di sei mesi ripartito su due periodi di sei mesi (ovvero tre mesi alla fine e tre mesi all'inizio).

SG: non è chiaro se questa disciplina si distanzia o no dalla prassi attuale.

Art. 10: Soggiorno con notificazione

1 Lo straniero deve notificarsi entro otto giorni presso il Servizio designato dal Cantone, qualora sia entrato in Svizzera per un soggiorno superiore a tre mesi senza attività lucrativa e gli sia stato rilasciato un permesso d’entrata (art. 5).

2 Lo straniero deve notificarsi al più tardi 14 giorni prima della scadenza del soggiorno esente da permesso (art. 9), se dopo l’entrata intende cambiare lo scopo del soggiorno.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AR, AI, BL, BE, FR, GL, GR, JU, LU, TI, TG, ZH

Cerchie interessate: ASM

AR, AI, BL, BE, GL, GR, LU, TI, TG, ASM: nel cpv. 1 occorre indicare esplicitamente che il termine di 8 giorni comincia a decorrere con l'entrata.

AI, BL, BE, GL, GR, TG, ZH, ASM si chiedono se occorra definire più da vicino la nozione di notificazione dell'arrivo e della partenza, propria al diritto in materia di stranieri (p.es.: regolamento del soggiorno presso la competente autorità in materia di stranieri). Nel cpv. 2 occorre precisare che è necessaria la notificazione se inizialmente era previsto un soggiorno senza attività lucrativa.

FR, JU, VS: il termine di notificazione di otto giorni di cui al cpv. 1 non coincide con il termine usuale di 14 giorni previsto dalla legge federale sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull’armonizzazione dei registri, LArm ; RS

431.02). Anche nel settore degli stranieri il termine di notificazione dovrebbe essere di 14 giorni. La stessa osservazione vale per gli art. 15 e 16.

Art. 11: Proroga del visto

Lo straniero cui è stato rilasciato un visto per un soggiorno non superiore a tre mesi deve chiederne la proroga alla competente autorità cantonale, al più tardi 14 giorni prima della scadenza del visto, se la partenza non può avvenire entro il termine stabilito nel visto o se intende cambiare lo scopo del soggiorno.

Rifiuto o proposta di modifica Cantoni: LU

LU: occorre precisare il tenore: "... deve chiederne la proroga alla competente autorità cantonale, al momento in cui è noto il motivo della proroga o al più tardi 14 giorni prima della scadenza del visto...".

Art. 12: Attività lucrativa di breve durata

1 Lo straniero che ha ricevuto un permesso d’entrata (art. 5) per esercitare un’attività lucrativa o per fornire una prestazione transfrontaliera di servizi in Svizzera per un totale massimo di quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a) non ha bisogno di un documento di legittimazione per stranieri e non deve nemmeno notificarsi. Fanno eccezione le ballerine di cabaret ai sensi

dell’articolo 34.