Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
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Cantoni: AI, BS, AR, BL, BE, FR, GL, JU, LU, NE, SG, TG, VD, VS, ZH
Partiti: PS
Cerchie interessate: GDS, Scuole universitarie, USU, ASM
USU: il cpv. 1 potrebbe essere abusato, nel quadro della tratta di esseri umani, da persone abbienti in Svizzera, ad esempio per far ammettere in Svizzera ballerine di cabaret oppure donne nel quadro di matrimoni combinati, senza che sia prevista una formazione in Svizzera.
AI, BL, BE, FR, GL, GR, JU, NE, TG, VS, ZH, ASM: nel cpv. 1 lett. a occorre precisare che una siffatta dichiarazione di garanzia può essere fornita solo da cittadini svizzeri o da persone titolari di un permesso di dimora o di domicilio (permesso B o C).
VD non condivide quanto sopra e vorrebbe che nel cpv. 1 lett. a si rinunciasse esplicitamente alla formulazione "con domicilio in Svizzera"; spesso i genitori all'estero sono in grado di finanziare senza problemi la formazione dei figli in Svizzera.
FR, JU: occorre rinunciare a elencare nel cpv. 1 lett. a le possibilità di finanziamento, così da lasciare alle autorità sufficiente libertà di manovra in caso di eventuali abusi. Tali possibilità vanno tuttavia menzionate in pertinenti istruzioni.
BS: nel cpv. 1 lett. a occorre servirsi della nozione di "dichiarazione d'impegno" (come nel cpv. 2 lett. a e anche nella OPEV, conformemente alla terminologia Schengen).
Scuole universitarie, USU: per la prova dei mezzi finanziari giusta il cpv. 1 dev'essere tenuto conto anche del reddito dell'attività lucrativa (art. 40 OASA; p.es. per i dottorandi).
AI, BL, FR, GL, JU, NE, TG, VS, ZH, ASM: una banca giusta il cpv. 1 lett. b deve avere una sede anche in Svizzera.
VD: nel cpv. 1 lett. b occorre precisare cosa s'intende per "banca ammessa in Svizzera". Del resto non è chiaro come mai sia necessario che la banca sia ammessa in Svizzera.
AI, BL, FR, GL, GR, JU, ZH, ASM: nel cpv. 1 lett. c occorre precisare che sono accettati solo borse di studio o prestiti per la formazione svizzeri.
PS, GDS chiedono che il cpv. 2 lett. b sia stralciato. Proprio dei soggiorni precedenti potrebbero giustificare che una persona desideri svolgere una formazione nel nostro Paese (conoscenze linguistiche); inoltre la disposizione è formulata in maniara troppo aperta e può dar adito a decisioni arbitrarie.
NE, VD: nel cpv. 1 lett. c va precisato che le borse di studio e i prestiti per la formazione stranieri sono accettati solo se coprono effettivamente tutti i costi del soggiorno e provengono da un'istituzione riconosciuta.
NE: occorre precisare che le condizioni del cpv. 1 devono essere adempite cumulativamente.
BS, LU: nel cpv. 2 lett. c occorre dire chiaramente che non è automaticamente possibile cambiare orientamento degli studi. Nel cpv. 3 occorre ridurre a 5 - 6 anni la durata massima della formazione. VS considera parimenti che un termine di otto anni è eccessivo e che occorre una disciplina più differenziata a seconda del tipo di formazione.
ZH: cpv. 2 lett. c: il rispetto del programma di formazione non può affatto essere valutato al momento della decisione d'ammissione.
FR, JU: nel cpv. 2 occorre menzionare esplicitamente che nel Paese d'origine deve regnare una situazione generale favorevole al ritorno.
LU: il cpv. 2 va completato con una lettera d secondo cui lo Stato d'origine dev'essere disposto a rilasciare dei documenti ai propri cittadini anche contro la loro volontà nonché ad accettarne il rimpatrio.
LU: il cpv. 2 va completato con una lettera e dal tenore seguente: "... dalla dichiarazione d'idoneità da parte della Rappresentanza svizzera nello Stato d'origine emerge che sono disponibili le conoscenze linguistiche necessarie per la formazione, che la formazione o il perfezionamento corrisponde alla carriera professionale perseguita sinora e favorisce l'avanzamento ulteriore nel Paese d'origine e che tale Paese non offre formazioni o perfezionamenti analoghi."
VD: occorre precisare che le condizioni del cpv. 2 devono essere adempite cumulativamente.