Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
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Cantoni: AI, BL, BE, GR, TI, VS, ZH
Cerchie interessate: ASM
ZH: complemento al cpv. 1:"... Il modulo di notificazione va consegnato, risp. i dati vanno trasmessi elettronicamente all'autorità cantonale competente." Con ciò è tenuto conto del fatto che alcuni Cantoni svolgono il controllo degli alberghi esclusivamente per via elettronica.
AI, BL, BE, GL, GR, TI, ZH; ASM: il cpv. 2 non va formulato come disposizione potestativa. Qui occorre una soluzione unitaria. La decisione non può essere lasciata al gruppo.
VS: proposta di modifica al cpv. 2: "... durch den verantwortlichen Reiseleiter..." (concerne solo il tedesco).
Art. 19 Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata
1 Per soggiorni temporanei fino a un anno con attività lucrativa, i Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numero 1 lettera a.
2 Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell’allegato 1 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.
3 Su domanda, l’UFM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione per i permessi di soggiorno di breve durata. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l’interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell’allegato 1.
4 Sono esclusi dai contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata gli stranieri che:
a. in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per un totale massimo di quattro mesi, a condizione che:
1. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo; e
2. il numero di tali stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e giustificati il quarto dell’effettivo totale del personale dell’azienda;
b. soggiornano in Svizzera per otto mesi al massimo in un arco di tempo di 12 mesi ed esercitano un’attività lucrativa come artisti nel campo della musica, della letteratura, dello spettacolo e delle arti figurative o come artisti di circo e di teatro di varietà.
Rifiuto o proposta di modifica Cantoni: ZG Cerchie interessate: Gastrosuisse
ZG auspica una formulazione più restrittiva nel cpv. 4 lett. a cifra 2: la nozione di "casi eccezionali" dev'essere sostituita mediante quella di "casi eccezionali motivati".
Gastrosuisse: occorre stralciare la limitazione a un quarto dell'effettivo totale del personale nel cpv. 4 lett. a cifra 2.
Art. 20: Contingenti dei permessi di dimora
1 Per soggiorni di oltre un anno con attività lucrativa, i Cantoni possono rilasciare permessi di dimora computandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 numero 1 lettera a.
2 Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell’allegato 2 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.
3 Su domanda, l’UFM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione per i permessi di dimora. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l’interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell’allegato 2.
Rifiuto o proposta di modifica Cerchie interessate: GDS
GDS vorrebbe aumentare i contingenti.