Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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VD, CFS vorrebbero che fosse agevolata l'attività lucrativa dei familiari dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, e che fosse quindi ammessa anche un'attività lucrativa indipendente.

VD, CFS, GDS chiedono che si rinunci a esigere che siano adempite le condizioni personali (cpv. 1 lett. c).

Il TAF rileva che non vi è una disciplina esplicita della procedura concernente le deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30 segg. LStr, art. 26 segg. OASA). Non è chiaro se la decisione in merito avviene nel quadro della procedura d'approvazione (art. 86 cpv. 2 lett. a OASA) oppure - conformemente alla prassi attuale - in una procedura a parte. Dal punto di vista del diritto procedurale, una procedura a parte è superflua in quanto dal 1.1.2007 non è più possibile ricorrere dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 5 LTF).

Art. 27: Familiari stranieri con diritto di esercitare un'attività lucrativa

Il coniuge straniero e i figli stranieri con diritto di esercitare un’attività lucrativa sono autorizzati a esercitare una tale attività, se:

a. per un’attività dipendente vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr;

b. per un’attività indipendente sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio di tale attività secondo l’articolo 19 lettera b LStr.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, BS, FR, GR, OW, TI, UR, ZG

Partiti: PS

Cerchie interessate: AUSL, USS, Unia, GDS, HKAGR, Hal

AG, BS, FR, GR, OW, TI, UR, ZG, AUSL, GDS, HKAGR ritengono che anche per i familiari con diritto di esercitare un'attività lucrativa debba essere effettuato il controllo delle condizioni di salario e di lavoro onde evitare gli abusi.

PS, Hal: visto il diritto garantito per legge di svolgere un'attività lucrativa e vista l'assenza del controllo delle condizioni di salario e lavoro, l'inoltro di una domanda del datore di lavoro (lett. a) costituisce un inutile onere burocratico cui si dovrebbe rinunciare.

Hal auspica che si rinunci al controllo anche in caso di attività lucrativa indipendente (lett. b).

Art. 29: Figli stranieri di cittadini svizzeri

1 I figli stranieri di un cittadino svizzero che non possono invocare le disposizioni sul ricongiungimento familiare secondo l’articolo 42 LStr possono ottenere un permesso di dimora, se sussiste la possibilità di una reintegrazione o di una naturalizzazione agevolata ai sensi degli articoli 21 capoverso 2, 31b capoverso 1, 58a capoversi 1 e 3 e 58c capoverso 2 della legge sulla cittadinanza (LCit)2.

2 L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato, se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 31 capoverso 3 o 4.

Rifiuto o proposta di modifica Cerchie interessate: GDS

GDS ritiene che i figli di un genitore naturalizzato (art. 31a LCit) sarebbero ingiustamente sfavoriti. Bisogna dunque che anche essi figurino nella presente disciplina.

Art. 30: Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza

1 Una persona che è stata svincolata dalla cittadinanza svizzera (art. 23 LCit) può ottenere un permesso di dimora, se ha legami stretti con la Svizzera.

2 RS 141.0