Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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Scuole universitarie: la proroga del permesso dev'essere possibile anche considerato il cpv. 2 , purché siano adempite le pertinenti condizioni.

NE, VD auspicano che si rinunci a indicare esplicitamente una durata massima nel cpv. 3; NE propone una formulazione analoga a quella dell'art. 18 cpv. 2 ODDS: "per il tempo necessario ad un corso normale di studi".

ZH: non risulta chiaro come venga computato il termine di otto anni previsto nel cpv. 3. Per ogni corso di studi oppure per il soggiorno globale in Svizzera? Senza formazione linguistica preliminare?

Scuole universitarie: il termine di otto anni previsto nel cpv. 3 dev'essere computato per ogni formazione, altrimenti sarebbe troppo esiguo (p.es. per conseguire un bachelor, un master e un dottorato).

AR, AI, SG: per una formazione in Svizzera occorre inoltre fissare a 30 anni il limite massimo d'età.

AR, AI, BL, GL, GR, TG, VD, VS, ZH, ASM: bisogna esigere anche esami d'idoneità e esami linguistici per l'ammissione. Proposta: "È possibile far dipendere l'ammissione alla formazione e al perfezionamento da un esame d'idoneità, in particolare da un esame linguistico."

Ulteriori osservazioni

Le Réseau: in margine alla dichiarazione d'impegno di cui al cpv. 2 lett. a occorre precisare che a determinate condizioni è possibile l'ulteriore soggiorno in Svizzera (art. 47 OASA).

Art. 24: Requisiti delle scuole

1 Le scuole che formano o perfezionano stranieri devono garantire una formazione o un perfezionamento confacenti e il rispetto del programma d’insegnamento. Le competenti autorità possono autorizzare l’ammissione unicamente in scuole riconosciute.

2 Il programma d’insegnamento e la durata della formazione o del perfezionamento devono essere stabiliti.

3 La direzione della scuola deve confermare che le premesse relative alle conoscenze linguistiche e all’istruzione per quanto concerne la prevista formazione o il previsto perfezionamento sono adempite.

4 In casi motivati, le competenti autorità possono esigere un esame linguistico.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AR, FR, NE, OW, SG, UR

Cerchie interessate: GDS; Intermundo, TS, AUSL, USU

FR, OW, UR, AUSL: cpv. 1: in particolare per le scuole in ambito turistico e alberghiero dovrebbe essere indispensabile un riconoscimento ufficiale (p.es. "Eduqua"). Cattive scuole nuocerebbero all'immagine della Svizzera.

Hotelleriesuisse: cpv. 1: nel contesto della restrizione dell'ammissione dovrebbero essere riconosciute anche le scuole iscritte nel Registro delle scuole private

(www.swissprivateschool-register.com).

TS: cpv. 1: ultimo periodo: le competenti autorità limitano l'ammisione a scuole riconosciute o iscritte nel Registro delle scuole private.

USU: cpv. 1: occorre precisare che qui è la scuola (e non la persona interessata) a dover rispettare il programma d'insegnamento.

USU: nel cpv. 2 occorre parimenti precisare che si parla qui della scuola e non della persona interessata.

AR, SG: cpv. 3 e 4: vi è da dubitare che scuole miranti a un guadagno stabiliscano conferme corrette. Si devono preferire i controlli giusta il cpv. 4.

NE, VD: nei cpv. 3 e 4 occorre prevedere eventuali sanzioni contro le scuole che forniscono false indicazioni.

Intermundo: occorre stralciare i cpv. 3 e 4 giacché nel quadro dello scambio di giovani l'apprendimento di una lingua costituisce per eccellenza una buona introduzione a un'altra cultura.