Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
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Art. 21: Senza computo sui contingenti
Non v’è computo sui contingenti (art. 19 e 20), se lo straniero:
a. rinuncia all’attività lucrativa autorizzata in Svizzera;
b. lascia la Svizzera entro 90 giorni dall’inizio dell’attività lucrativa.
Rifiuto o proposta di modifica Cerchie interessate: FER
FER: nella lett. a occorre inserire un termine durante il quale, in caso di rinuncia al posto,
non vi è computo sui contingenti.
Art. 22: Condizioni di salario e di lavoro
1 Le condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione sono determinate giusta le prescrizioni legali, i contratti collettivi e i contratti normali di lavoro nonché i salari e le condizioni vigenti per un lavoro analogo nella stessa azienda e ramo. Vanno inoltre considerati i risultati dei rilevamenti statistici sui salari.
2 Il datore di lavoro deve presentare all’autorità preposta al mercato del lavoro un contratto di lavoro o una conferma del mandato. Nel caso di prestazione transfrontaliera di servizi va presentata la conferma del distaccamento e il contratto relativo alla prestazione di servizi. Tali documenti devono contenere indicazioni sulla durata dell’attività lucrativa, sulle condizioni d’assunzione e sul salario.
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: FR, OW
Partiti: PS
Cerchie interessate: AUSL, USS, Unia, USC, Intermundo, CVAM, CP
USC, Intermundo: l'ultimo periodo del cpv. 1 va stralciato.
FR, OW, AUSL: nel cpv. 2 occorre sostituire la nozione di "autorità preposta al mercato del lavoro" mediante quella di "competente autorità", giacché in singoli Cantoni l'autorità competente in materia di stranieri e l'autorità preposta al mercato del lavoro sono riunite in un'unica autorità.
PS, USS, Unia: occorre considerare anche gli orari di lavoro.
CVAM, CP: i dati scritti relativi ai datori di lavoro devono limitarsi ai punti contenuti nell'art. 330b del Codice delle obbligazioni (obbligo di informare).
Art. 23: Condizioni personali
1 La prova che il richiedente dispone dei mezzi finanziari necessari può in particolare essere prodotta mediante:
a. una dichiarazione di garanzia con una prova di reddito o di patrimonio di una persona solvibile con domicilio in Svizzera;
b. la conferma di una banca ammessa in Svizzera concernente valori patrimoniali del richiedente;
c. l’assicurazione di una borsa di studio o di un prestito per la formazione.
2 La partenza dalla Svizzera è in particolare ritenuta assicurata, se:
a. il richiedente firma una corrispondente dichiarazione d’impegno;
b. non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che il richiedente intende soggiornare in modo duraturo in Svizzera;
c. il programma di formazione è rispettato.
3 È autorizzato un solo corso di formazione o di perfezionamento che non può durare più di otto anni. Sono possibili deroghe unicamente in casi singoli motivati.
4 L’esercizio di un’attività lucrativa è retto dagli articoli 38-40.