Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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2 Lo straniero che ha ricevuto un permesso d’entrata (art. 5) per esercitare un’attività lucrativa in Svizzera per un totale di più di quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi può, dopo la notificazione,

iniziare la sua attività lucrativa, sempreché non sia stata pronunciata una decisione contraria.

3 Le ballerine di cabaret (art. 34) e gli artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b) devono notificarsi indipendentemente dalla durata del soggiorno in Svizzera. Per soggiorni fino a un totale di quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi non hanno bisogno di un documento di legittimazione per stranieri.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, BS, VD, JU, NE, TI, VD, VS

Cerchie interessate: AUSL, UCS, ACS, GDS

AG, BS: cpv. 1: non si deve rinunciare all'obbligo di notificarsi.

OW, AUSL: nel cpv. 1 occorre unicamente indicare che non è necessario notificarsi. In tal caso è parimenti chiaro che non occorre rilasciare un permesso.

UR: nei cpv. 1 e 2 occorre utilizzare quale base di computo l' "anno civile" e non "un arco di tempo di 12 mesi".

SG chiede che nei cpv. 1 e 2 sia rinviato all'art. 5 cpv. 1 OASA.

JU, NE, TI, VD, VS, UCS, ACS: cpv. 3: per le ballerine di cabaret occorre un obbligo del permesso sin dal primo giorno, in modo da consentire i controlli necessari.

GDS: vi è contraddizione tra i cpv. 1 e 3 per quanto concerne l'emissione del permesso.

Art. 14: Attività lucrativa transfrontaliera fino a otto giorni

1 Lo straniero che fornisce una prestazione transfrontaliera di servizi (art. 3) o che svolge temporaneamente un’attività lucrativa in Svizzera su mandato di un datore di lavoro all’estero ha bisogno di un permesso se la sua attività supera otto giorni per anno civile.

2 Se l’attività si protrae oltre la durata originariamente prevista, prima della scadenza del termine di otto giorni è necessaria la notificazione. Dopo la notificazione, l’attività lucrativa può continuare fino al rilascio del permesso, salvo decisione contraria dell’autorità competente.

3 Indipendentemente dalla durata del soggiorno, deve avere un permesso lo straniero che svolge un’attività lucrativa transfrontaliera nei seguenti settori:

a. l’edilizia, l’ingegneria e i rami accessori dell’edilizia;

b. la ristorazione e i lavori di pulizia in aziende o economie domestiche;

c. i servizi di sorveglianza e di sicurezza;

d. il commercio ambulante secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del

23 marzo 2001 sul commercio ambulante;

e. il settore a luci rosse.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AI, BL, BS, BE, GL, GR, TG, ZH

Cerchie interessate: ASM

AI, BL, BS, GL, GR, TG, ZH, ASM auspicano che il termine di 8 giorni di cui al cpv. 1 sia portato almeno ad un mese. Ciò libererebbe le autorità competenti in materia di stranieri da un considerevole quanto inutile onere amministrativo. BE auspica un termine di tre mesi, analogamente a quello previsto dalla legge sui lavoratori distaccati.

OW, TI, AUSL approvano invece esplicitamente l'attuale regola degli otto giorni. Sarebbe incomprensibile se da un lato venissero potenziate le attività di controllo nel quadro della legge sui lavoratori distaccati e della legge sul lavoro nero, e dall'altro venissero create nuove possibilità di rapporti di lavoro non regolati nel settore della prestazione di servizi.

SG: nel cpv. 1 occorre precisare che il permesso deve sussistere prima dell'inizio dell'attività lucrativa.