Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
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Art. 15: Notificazioni dopo un cambiamento del luogo di residenza
1 Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi entro otto giorni presso il Servizio competente nel nuovo luogo di residenza ed, entro lo stesso termine, notificare la sua partenza al Servizio competente nel precedente luogo di residenza.
2 Lo straniero che si trasferisce all’estero deve notificare entro otto giorni la sua partenza al Servizio competente nel precedente luogo di residenza.
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: BS, AI, BL, BE, FR, GL, GR, JU, TG, VS
Cerchie interessate: ASM
BS: considera che non sia logico fissare un termine nel cpv. 2. La notificazione deve comunque avvenire prima della partenza, con restituzione della carta di soggiorno. Se del caso occorre definire da che momento decorre il termine di otto giorni e se è ancora possibile notificare la partenza per scritto a partenza avvenuta.
AI, BL, BE, FR, GL, GR, JU, TG, ASM: occorre inoltre precisare che l'assenza di un obbligo di notificarsi dal profilo del diritto in materia di stranieri non influisce su altri obblighi di notificazione (del diritto civile, del diritto fiscale).
TG: manca una disciplina in materia di notificazione in caso di trasloco all'interno del Comune. Finora l'art. 2 cpv. 11 ODDS rinviava alle disposizioni comunali. Se del caso, occorre anche qui prevedere un termine di otto giorni.
VS: non è chiaro come tale obbligo di notificazione debba essere applicato (vedasi anche l'art. 12).
Art. 16: Notificazioni nel caso di soggiorni settimanali
1 Il soggiornante settimanale che, senza trasferire il centro dei suoi interessi, durante la settimana esercita un’attività lucrativa o frequenta corsi di formazione o perfezionamento in un altro Comune o Cantone deve notificarsi entro otto giorni nel luogo del soggiorno settimanale, se il soggiorno settimanale dura più di tre mesi per anno civile.
2 Terminato il soggiorno settimanale, il soggiornante settimanale deve notificare entro otto giorni la sua partenza al Servizio competente secondo il capoverso 1.
Rifiuto o proposta di modifica Cantoni: BE Cerchie interessate: GDS
BE auspica in linea di principio una disciplina per quanto concerne i soggiorni settimanali oltre il confine (soggiorno settimanale in Svizzera, luogo di residenza all'estero).
GDS: non occorre un obbligo di notificarsi per i soggiornanti settimanali stranieri. Un siffatto obbligo è del resto poco praticabile; la disposizione va pertanto stralciata.
Ulteriori osservazioni
VD dubita che l'abolizione dell'attuale consenso nella LStr sia opportuna. Con esso va infatti perduto un importante strumento di controllo.
Art. 18: Procedura di notificazione in caso di alloggio a pagamento
1 Chi alloggia uno straniero a pagamento è tenuto a compilare il modulo di notificazione conformemente alle indicazioni del documento di legittimazione dello straniero e a farlo firmare da
quest’ultimo. Questi deve presentare il documento di legittimazione. Il modulo di notificazione va consegnato all’autorità cantonale competente.
2 Nel caso di un gruppo, la notificazione può essere fatta sotto forma di lista firmata dalla guida responsabile del gruppo.