Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
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sibilità di reclutamento in Svizzera e nell'UE/AELS sarebbero sufficienti (diversi Cantoni applicano già sinora una siffatta limitazione). Questa posizione è sostenuta da Travail Suisse.
Art. 35: Tempo di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani
1 Se vi sono indizi fondati che fanno supporre che nel caso di uno straniero senza soggiorno regolato si tratti di una vittima o di un testimone della tratta di esseri umani, le autorità cantonali degli stranieri accordano un tempo di riflessione. Durante il tempo di riflessione i provvedimenti d’esecuzione secondo il diritto in materia di stranieri sono sospesi. Le autorità cantonali degli stranieri fissano la durata del tempo di riflessione caso per caso a seconda delle necessità; tale durata è di almeno 30 giorni.
2 Il tempo di riflessione finisce già prima del termine fissato, se lo straniero in questione annuncia la propria disponibilità a collaborare con le competenti autorità e conferma di aver rotto ogni rapporto con i presunti autori.
3 Il tempo di riflessione finisce inoltre, se lo straniero in questione:
a. dichiara di non essere disposto a collaborare con le autorità;
b. ha liberamente ripreso i contatti con i presunti autori;
c. in base a nuovi elementi risulta non essere né una vittima né un testimone della tratta di esseri umani; o
d. viola gravemente la sicurezza e l’ordine pubblici.
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: BS, AI, BE, BL, GL, GR, TG, ZH, LU, SG
Partiti: PS
Cerchie interessate: ASM, FIZ, unia, FSM, CSDP, EFS, TDF
BS, CSDP: lo scopo del tempo di riflessione dovrebbe essere menzionato al cpv. 1.
BS, FIZ, FSM, TDF: La fine del tempo di riflessione già prima del termine fissato (cpv. 2 e 3) va stralciata giacché le vittime potrebbero comunque beneficiare di un tempo di riflessione preliminare.
AI, BE, BS, BL, GL, GR, TG, ZH, LU, ASM: la regolamentazione va estesa a tutte le persone la cui presenza è necessaria nel quadro del procedimento penale.
SG: occorre precisare maggiormente la protezione delle persone interessate in caso di violenza domestica; occorre inoltre stabilire una correlazione con la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati. Per quanto concerne i casi elencati al cpv. 3, non si deve affatto concedere un tempo di riflessione.
FIZ, unia e, per analogia, FSM approvano le disposizioni relative alla tratta degli esseri umani ma deplorano che non siano introdotti diritti garantiti per legge.
PS approva espressamente che venga perseguita un'armonizzazione, ma rileva il pericolo di disparità di trattamento da parte dei Cantoni.
EFS, FIZ, TDF: occorre menzionare che le vittime non possono essere condannate per infrazioni alle prescrizioni del diritto in materia di stranieri.
EFS, FIZ: occorre menzionare che un permesso rilasciato giusta l'art. 35 sfocia automaticamente in un permesso giusta l'art. 36.
Art. 36: Soggiorno temporaneo delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani
1 Alla fine del tempo di riflessione (art. 35) l’autorità competente comunica alle autorità cantonali degli stranieri se e per quanto tempo un’ulteriore presenza è necessaria per le indagini di polizia o per il procedimento giudiziario.
2 L’autorità competente rilascia un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o del procedimento giudiziario.
3 Per i motivi di cui all’articolo 35 capoverso 3, il permesso può essere revocato o non prorogato.