Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
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4 L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato, se:
a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr;
b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr;
c. il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStr.
5 Se il tempo di riflessione finisce o se non sussiste più la necessità di un ulteriore soggiorno
nell’ambito delle indagini di polizia o del procedimento giudiziario, lo straniero in questione deve lasciare la Svizzera. È fatto salvo il rilascio di un permesso di dimora per casi personali particolarmente gravi (art. 31) o la disposizione dell’ammissione provvisoria (art. 83 LStr).
Rifiuto o proposta di modifica Cantoni: BS Partiti: PCS
Cerchie interessate: AIn, CSP, Caritas, Caritas Berna, GDS, ACES, FCES, FSM, humanrights, CRS, TDF, FIZ, EFS, OSAR, CFS, AG MH, CSDP
CSP, OSAR, AIn, GDS, ACES, FCES, FSM propongono di stralciare, nel titolo, la parola "temporaneo".
FIZ: la comunicazione di cui al cpv. 1 deve avere luogo già prima della fine del tempo di riflessione.
FIZ: al cpv. 4 lett. c occorre stralciare il criterio dell'abitazione conforme ai bisogni.
AG MH, FIZ: il cpv. 5 conferisce un potere discrezionale eccessivo alle autorità. Nell'interesse di una prassi unitaria, la Confederazione dovrebbe rilasciare direttamente i permessi.
FIZ, CSDP: al cpv. 5, per stabilire se vada rilasciato un permesso di dimora o concessa l'ammissione provvisoria, occorre tenere conto della situazione specifica delle vittime della tratta di esseri umani. Ciò va precisato esplicitamente nell'ordinanza (completando l'art. 31 cpv. 1 OASA).
OSAR, AIn, CSP, PCS, Caritas, Caritas Berna, GDS: cpv. 5: l'art. 30 cpv.1 lett. e LStr offre alle vittime e ai testimoni della tratta di esseri umani un diritto di soggiorno proprio, per cui la presente disposizione va adeguata di conseguenza.
CFS: occorre verificare caso per caso se il ritorno è ragionevolmente esigibile. In caso negativo occorre rilasciare un permesso di dimora.
EFS, FIZ, TDF e, per analogia, humanrights, ACES, CRS: tutte le vittime della tratta degli esseri umani in Svizzera devono ottenere un permesso di dimora durevole in presenza di un caso personale particolarmente grave. Tale diritto deve sussistere a prescindere dalla disponibilità a deporre.
Art. 38: Formazione e perfezionamento con attività accessoria
Lo straniero che assolve una formazione o un perfezionamento presso un’università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato al più presto dopo sei mesi a esercitare un’attività accessoria, se:
a. la direzione della scuola attesta che tale attività è compatibile con il programma d’insegnamento e non prolunga gli studi;
b. l’orario di lavoro non supera 15 ore settimanali, fatta eccezione per il periodo delle vacanze scolastiche;
c. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr;
d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr.
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: AI, BL, FR, GL, GR, JU, LU, NE, OW, TG, TI, ZH
Cerchie interessate: CSP, AUSL, ASM
AI, BL, FR, GL, GR, JU, LU, NE, OW, TG, TI, ZH, AUSL: occorre precisare a partire da che momento decorre il termine di sei mesi: dall'entrata o dall'inizio della formazione?