Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 31Fedlex · Rapporto sui risultati

2 L’esercizio di un’attività lucrativa dipendente può essere autorizzato, se:

a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr;

b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr;

c. il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStr.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: SH, NE, VD

Partiti: PS

Cerchie interessate: CFS, USS, Unia

SH chiede che sia menzionata la condizione secondo cui il soggiorno precedente non abbia dato adito a lagnanze.

NE, VD, PS, CFS, SBG, Unia considerano i termini eccessivamente restrittivi (vale anche per gli art. 50 e 51). In particolare non è tenuto debitamente conto della situazione speciale degli stranieri della seconda generazione.

GDS: occorre stralciare la durata massima dell'assenza di due anni al cpv. 1.

Art. 51: Rientro in Svizzera dopo il servizio militare all’estero

Lo straniero che ha interrotto la sua attività professionale per assolvere il servizio militare all’estero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora, se:

a. non è partito prima dei due mesi che precedono l’inizio del servizio e se è ritornato in Svizzera entro tre mesi dalla fine del servizio;

b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr;

c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr;

d. il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStr.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: VD chiede lo stralcio delle lettere b e d; in particolare, sovente i giovani in formazione non hanno ancora un datore di lavoro.

Cerchie interessate: GDS chiede lo stralcio della lettera a.

Art. 52: Richiedenti l'asilo

1 Sempreché le condizioni secondo il diritto in materia d’asilo (art. 43 cpv. 1-3 LAsi) siano adempite, il richiedente l’asilo può essere autorizzato a esercitare temporaneamente un’attività lucrativa, se:

a. la situazione dell’economia e del mercato del lavoro lo consente;

b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr;

c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr;

d. è rispettata la priorità secondo l’articolo 21 LStr.

2 Il richiedente l’asilo che partecipa a un programma d’occupazione secondo l’articolo 43 LAsi sottostà alle condizioni stabilite nel programma d’occupazione.

Rifiuto o proposta di modifica

Cerchie interessate: Città di ZH, ACS, UCS, AIn: il cpv. 1 lett. a va stralciato.