Rapporto OAsi, OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo
delle impronte digitali. Le fotografie sono invece registrate con il lettore ottico e archiviate nell'eDossier (sottosistema di SIMIC).
Le autorità incaricate dell'esecuzione della LAsi hanno accesso ai dati biometrici (dati relativi alle impronte digitali e fotografie) mediante il sistema SIMIC. La portata dell'accesso è retta dall'ordinanza SIMIC.
Articolo 5a (nuovo) Esame dei dati biometrici
Questo articolo corrisponde fondamentalmente all'attuale articolo 5 OAsi 3. Siccome nel nuovo articolo 5 sono elencati i dati biometrici, nella presente disposizione ci si limita a sostituire le espressioni "impronte digitali" e "fotografie" con "dati biometrici".
Ad capoverso 1:
Corrisponde per analogia all'attuale regolamentazione dell'articolo 5 capoverso 1 OAsi 3.
Ad capoverso 2:
La regolamentazione dell'attuale capoverso 2 dell'articolo 5 è ora ripresa all'articolo 5a capoversi 3 e 4. Giusta l'articolo 5a capoverso 2 OAsi 3, sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni non accompagnati unicamente se l'esame di tali dati consente di dedurre informazioni sull'identità di una persona. Già tuttora sono rilevate le impronte digitali se ciò consente di identificare il fanciullo (segnatamente per stabilire i legami di parentela). Per motivi di trasparenza ciò è ora menzionato esplicitamente nell'ordinanza.
Ad capoversi 3 e 4:
Per motivi sistematici, l'attuale capoverso 2 dell'articolo 5 OAsi 3 è diviso in due capoversi.
Al capoverso 3 sono riprese anche le "domande all'aeroporto" in quanto anche in tale contesto occorre rilevare i dati biometrici per l'identificazione della persona (cfr. art. 22 LAsi). La menzione "secondo le istruzioni dell'Ufficio federale" dell'attuale articolo 5 capoverso 2 è stralciata in quanto superflua.
Il capoverso 4 non è nuovo dal punto di vista del contenuto, ma precisa maggiormente il trattamento delle impronte digitali di persone che si trovano in carcere e che in tale situazione hanno depositato una domanda d'asilo. La polizia ha già rilevato le impronte digitali di un richiedente l'asilo in arresto. Per la procedura d'asilo, l'Ufficio federale aggiunge alle impronte digitali un pertinente numero di controllo del processo (PCN), dopodiché le impronte sono registrate separatamente da Fedpol quale formulario concernente l'asilo.
Ad capoverso 5:
L'Ufficio federale può incaricare terzi di rilevare ed esaminare i dati biometrici nei centri di registrazione e negli aeroporti. In tali luoghi sono già tuttora rilevate le impronte digitali e scattate fotografie da parte di terzi su incarico dell'Ufficio federale. I principi della protezione e sicurezza dei dati sono disciplinati in un contratto tra l'Ufficio federale e i terzi incaricati.
Ad capoversi 6 e 7:
Corrispondono materialmente agli attuali capoversi 4 e 5 dell'articolo 5 OASi 3.
II Disposizioni di coordinamento all'Accordo di associazione a Dublino
Con la messa in vigore degli Accordi di associazione a Dublino, l'OAsi 3 sarà completata mediante gli articoli 1, 1a e 4a.
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