Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 25 pagine

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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2003: Rapporto esplicativo

Concernente i punti menzionati la Svizzera sostenne le seguenti posizioni:

• Rapporto con le regolamentazioni vigenti in materia di diritto dei beni immateriali: diver-

si Stati membri dell’UNESCO, tra cui anche la Svizzera, avevano insistito per attendere l’ulteriore sviluppo dei lavori presso la WIPO prima di approvare una Convenzione in materia di patrimonio culturale immateriale. Dal 2000 un comitato intergovernativo in seno alla WIPO (Intergovernmental Committee on intellectual Property and Genetic Resources, traditional knowledge and folklore) esamina alcune opzioni per una tutela vincolante a livello internazionale del sapere tradizionale e delle forme di espressione culturale tradizionali. In questo contesto vengono discusse le possibilità che i portatori possano impedire il conseguimento di diritti al loro sapere tradizionale e alle forme di espressione culturali tradizionali da parte di terzi (defensive protection) o anche che possano acquisire diritti di tutela con riferimento allo sfruttamento commerciale (positive protection).13 Per evitare sovrapposizioni con una futura regolamentazione WIPO (cfr. punto 4.2), con la Convenzione è stato perseguito consapevolmente un approccio mirante alla salvaguardia unitaria del patrimonio culturale immateriale, rinunciando espressamente alla regolamentazione dei diritti di proprietà (art. 3 lett. b).

• Campo di applicazione: in conformità alla Convenzione “le cognizioni e prassi relative alla

natura e all’universo” sono parte del patrimonio culturale immateriale (art. 2 cpv. 2 lett. d). Una serie di organizzazioni internazionali è già attiva nel settore del “sapere tradizionale”. Queste organizzazioni promuovono progetti che comprendono il sapere culturale, biologico e medico tradizionale e approfondiscono le questioni inerenti a una tutela del diritto dei beni immateriali di tali conoscenze. La nozione di “sapere tradizionale” figura in diversi trattati internazionali.14

Durante l’elaborazione della Convenzione è stata richiesta, anche da parte della Svizzera, una definizione precisa, chiaramente circoscritta e operativamente attuabile del campo di applicazione della Convenzione. Si è tuttavia imposta una definizione allargata e aperta. Quest’ultima è in grado di comprendere la pluralità globale del patrimonio culturale immateriale e assicura i margini di manovra necessari per l’attuazione a livello nazionale. Inoltre, l’ampiezza del campo di applicazione è da porre in relazione con la portata dei diritti concessi. Poiché comunità, gruppi e individui non possono far derivare dalla Convenzione alcun diritto alla promozione, la definizione aperta di patrimonio culturale immateriale a livello nazionale non ha alcun effetto immediato.

• Rapporto con la Convenzione sul patrimonio mondiale del 1972: la stretta relazione inter-

na che intercorre tra gli ambiti del patrimonio culturale materiale e immateriale è indiscussa (cfr. Preambolo, 4° considerando). Per evitare sovrapposizioni e conflitti con la Convenzione sul patrimonio mondiale del 1972, la Svizzera e altri Stati hanno tuttavia chiesto che il patrimonio culturale materiale venisse escluso dal campo di applicazione della Convenzione. Nel testo della Convenzione approvato, strumenti, oggetti, manufatti e spazi culturali sono stati inclusi in ultima analisi soltanto nella misura in cui presentano una stretta relazione con il patrimonio culturale immateriale (art. 2 cpv. 1).15

13 Documento UNESCO CLT-2002/CONF.203/3, CLT-2002/CONF.203/4.

14 Così, ad esempio, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) ha approvato nel 2001 un Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura che riconosce un ruolo importante al sapere tradizionale delle società locali e indigene nel preservare e sfruttare tali risorse (RS 0.910.6; qui art. 9); nella Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, le parti contraenti sono invitate a tutelare il sapere locale e tradizionale (RS 0.451.1; qui art. 16 lett. g); nell’ambito della Convenzione sulla diversità biologica, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) ha incluso attività per uno sviluppo sostenibile dei saperi, delle prassi e delle innovazioni delle società indigene (RS 0.451.43; qui art. 8 lett. j).

15 La Convenzione stabilisce inoltre che il testo della stessa non deve essere interpretato nel senso di un’alterazione dello status e del livello di protezione di un bene connesso con un elemento del patrimonio culturale immateriale e soggetto alla Convenzione sul patrimonio mondiale del 1972 (art. 3 lett. a).